La sentenza in commento conferma l’importanza della questione del corretto criterio di calcolo delle soglie di anomalia, a valle delle incertezze (e delle conseguenti divergenti pronunce giurisprudenziali) derivanti dalla infelice formulazione lessicale delle relative norme, essenziale per garantire la correttezza degli appalti pubblici e la sostenibilità delle relative offerte.
di Giuseppe Barone, Avvocato – Consulente a supporto di Amministrazioni Pubbliche Centrali e Locali
Massima
L’articolo 97, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 (di seguito, “Codice dei contratti pubblici”) si interpreta nel senso che le offerte da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi (operazione descritta nella prima parte della citata disposizione) e al fine dell’applicazione del fattore di correzione (operazione prevista nella seconda parte della medesima disposizione) sono le medesime, ovvero quelle che residuano dopo il c.d. “taglio delle ali”.
Conseguentemente, le locuzioni “offerte ammesse” e “concorrenti ammessi”, sia pure terminologicamente diverse, fanno riferimento a una platea omogenea di concorrenti (rectius: platea dei concorrenti ammessi in gara, ma al netto del “taglio delle ali”).
Il caso
La vicenda posta all’attenzione del Supremo Consesso trae origine da una gara a procedura aperta accelerata, sotto soglia comunitaria, da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, in cui era prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, co. 8, del Codice dei contratti pubblici….. CONTINUA A LEGGERE
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