La questione concernente l’individuazione dell’esatto ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, in tema di motivi di esclusione dagli appalti pubblici, inizia ad assumere contorni sempre più sfumati e di difficile comprensione
di Massimo Gentile
In particolare, alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali intervenute di recente sulla tematica, sono stati messi in seria crisi alcuni punti fermi correlati all’applicazione di detta previsione codicistica.
Ma andiamo per gradi.
Come noto, il richiamato articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 reca un contenuto percettibilmente differente rispetto a quello dell’articolo 38 del previgente Codice, atteso che il novero dei soggetti sottoposti al controllo in ordine all’assenza dei motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 80 – corrispondenti al comma 1, lett. b) e c), del “vecchio” articolo 38 – risulta sensibilmente ampliato.
Ciò aveva indotto l’ANAC ad intervenire, onde fornire alcuni chiarimenti applicativi, mediante il Comunicato del proprio Presidente del 26 ottobre 2016, successivamente sostituito dal Comunicato dell’8 novembre 2017, con il quale i predetti chiarimenti erano stati adeguati alle modifiche apportate all’articolo 80 da parte del decreto correttivo.
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