L’art. 45 d.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di destinare risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, specificate nell’allegato I.10 al Codice, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
Secondo la giurisprudenza contabile la ratio sottostante alla misura degli incentivi tecnici è da individuarsi nella specifica finalità di valorizzazione delle professionalità interne all’amministrazione, incaricate di svolgere prestazioni altamente qualificate che, ove fossero affidate invece a soggetti esterni, sarebbero da considerare prestazioni libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell’ente pubblico.
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