Recentissima questione si è posta in relazione ad una ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez. IV, del 18.12.2015, n. 5627 che ha ritenuto il termine di 10 giorni, che la stazione appaltante assegna all’appaltatore per l’integrazione o la correzione dell’irregolarità essenziale sanabile in cui sia incorso – ai sensi del comma 2-bisdell’articolo 38 del codice dei contratti –, come prorogabile e quindi configurandolo non come termine perentorio ma come termine ordinatorio. Ponendosi, come si dirà più avanti, in completa antitesi con le prime riflessioni dell’ANAC e della stessa giurisprudenza e, infine, dello stesso dato testuale desumibile dalla disposizione.
È interessante, inoltre, esaminare la stessa sentenza di primo grado del TAR Lazio perché anch’essa – come si vedrà – sia pure per altri motivi, si pone in totale antitesi con le precisazioni fornite dall’ANAC con la nota determinazione n. 1/2015 con l’autorità anticorruzione cerca di inquadrare, riuscendoci solo parzialmente, l’ambito applicativo del nuovo istituto.
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