Il soccorso istruttorio integrativo nella riscrittura del decreto correttivo

31 Marzo 2017
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Il decreto correttivo del codice degli appalti incide profondamente anche sul soccorso istruttorio integrativo eliminando (non solo) l’attuale sanzione

a cura di Stefano Usai

Il decreto correttivo del codice degli appalti incide profondamente anche sul soccorso istruttorio integrativo eliminando (non solo) l’attuale sanzione.

L’eliminazione della sanzione, evidentemente, ricompone anche la “frattura”, tra la fattispecie domestica e, prima ancora che rispetto ai principi comunitari,  le stesse  indicazioni contenute nella legge delega per la predisposizione del nuovo codice degli appalti.

In questo senso è bene rammentare che all’articolo 1,  comma 1, lett. z) della legge delega n. 11/2016 – e quindi della cornice entro cui il Governo avrebbe dovuto operare – si evidenziava la necessità di una “riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell’offerta, (…)”.

L’esperienza di un soccorso istruttorio integrativo a pagamento avrebbe dovuto cessare, quindi, già con il nuovo decreto legislativo 50/2016.

Nella riscrittura della disposizione, invece, il legislatore si è limitato a specificare,  a causa delle rilevanti incertezze determinate dalla previsione pregressa, che il pagamento della sanzione sarebbe dovuto avvenire solamente  in caso di decisione dell’appaltatore di regolarizzare la carenza. Ovvero solo se l’appaltatore avesse accettato la proposta del RUP di integrare/sanare l’irregolarità essenziale sanabile.

Non è irrilevante evidenziare che il collegamento sanzione/regolarizzazione non era presente neppure nei primissimi schemi del codice.

Da annotare poi, quasi a complicare il presidio applicativo della norma,  anche recenti articolate – ma non convincenti – interpretazioni giurisprudenziali che sono giunte ad affermare che la sanzione – anche con riferimento al pregresso codice – doveva intendersi come condizionata dalla previa regolarizzazione (come indicato dall’ANAC con la determinazione n. 1/2015 ma sconfessata da tanta giurisprudenza successiva) ponendosi, pertanto, la nuova norma contenuta nel comma 9 dell’articolo 83,  non come innovativa ma semplicemente  interpretativa rispetto alla pregressa disposizione del decreto legislativo 163/2006.

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