Il soccorso istruttorio costituisce un sub-procedimento che deve concludersi con la massima celerità, dato che qualunque dilazione può determinare un ritardo sui tempi di conclusione del procedimento di gara.
Per tali ragioni, non sono tollerati ritardi, da parte dell’operatore economico concorrente, negli adempimenti afferenti le integrazioni documentali richieste dal RUP.
Così si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza n. 478 del 07/02/2024.
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