Nel settore dell’evidenza pubblica, i principi del favor partecipationis e del risultato non possono confliggere in modo ingiustificato con il principio della par condicio fra i concorrenti: si possono emendare le carenze e le irregolarità che attengono all’allegazione dei requisiti di ordine generale, non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale, in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara.
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Soccorso istruttorio e mancata dichiarazione del possesso di un requisito di ordine speciale
A cura di Silvana Siddi
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