Soccorso istruttorio anche per il contributo ANAC: il tardivo pagamento non comporta l’esclusione dell’offerta

Commento alla sentenza del Tar Lazio, Sez. Terza bis, n. 11031/2017

irene picardi 20 Novembre 2017
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L’art. 1.67 della L. n. 266/2005, secondo cui è condizione di ammissibilità dell’offerta l’obbligo di versamento del contributo ANAC, non esclude l’interpretazione “euro unitariamente” orientata della disposizione a che il versamento possa essere tardivo

Il Tar Lazio, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. 2 giugno 2016, C-27/15), ha chiarito che per la legittima ammissione alla gara il PassOE può essere prodotto dall’impresa anche a seguito della presentazione della domanda di partecipazione, in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio.

Infatti, ciò che rileva è che si sia perfezionato il prerequisito fondamentale della registrazione presso i servizi informatici prima della scadenza del termine per partecipare alla gara.

In caso contrario, non si ravviserebbero i margini per procedere al soccorso istruttorio in quanto non si tratterebbe più di rendere ex novo ovvero di integrare o regolarizzare ex post una dichiarazione, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge.

Al riguardo, i giudici amministrativi hanno ricordato come nella materia dei contratti pubblici sia oramai prevalente il principio di massima partecipazione rispetto a quello di par condicio dei concorrenti alla luce del disposto di cui all’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016.

Tale norma consente, infatti,di sanare la mancanza di elementi essenziali purché gli stessi non riguardino l’offerta tecnica ed economica, ovvero non consentano l’individuazione del contenuto dell’offerta o del soggetto proponente, mediante apposita richiesta della stazione appaltante entro un termine perentorio, scaduto il quale l’offerta va esclusa.

>> Consulta massima e testo integrale della sentenza TAR Lazio Roma sez. III bis 6/11/2017 n. 11031

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