La sentenza in questione si occupa di un appalto avente ad oggetto la fornitura quadriennale per il noleggio di sistemi analitici in automazione, di diagnostici e materiale di consumo per l’esecuzione degli esami di clinica, immunometria e sierologia infettiva, comprensiva di progettazione e lavori edili e impiantistici, noleggio delle apparecchiature, assistenza tecnica, addestramento del personale, interfacciamento del sistema al LIS” per il Lotto 1 – CIG 7564915D55”.
Si tratta di una pronuncia in cui, nel ritenere il ricorso infondato, il TAR ha esaminato in maniera dettagliata, anche sotto il profilo tecnico, l’offerta vincitrice, con particolare rifermento:
1) alla strumentazione offerta in gara dall’aggiudicatario, tale, a parere della ricorrente, da non possedere il back up del sistema di preanalitica, requisito minimo previsto all’art. 5, par. 8.1 del Capitolato, che disponeva che dovesse “essere previsto un back up del sistema in grado di gestire il flusso delle provette destinate ai settori analitici, secondo le configurazioni definite dal personale di laboratorio; il sistema di back up, speculare allo strumento principale, può essere integrato o stand alone, purché nell’ambito del percorso delle provette, sia razionale e funzionale a ridurre i tempi di acquisizione per la fase analitica e ottimizzi i percorsi del personale …”.
Il TAR Sardegna ha chiarito che, sulla base di tale prescrizione, il back up del sistema richiesto potesse essere tanto “integrato” (unico) quanto “stand alone” (separato).
Secondo il TAR, l’aggiudicataria avrebbe scelto di offrire il back up integrato, offrendo cioè una modalità tecnica consentita dalla lex specialis.
2) al requisito del doppio check in nella strumentazione offerta dall’aggiudicataria. Anche tale censura non è stata ritenuta fondata dal TAR, in quanto, secondo il predetto Tribunale, in base alla lex specialis, l’unico check-in iniziale svolgerebbe, sostanzialmente un ruolo doppio, in quanto coprirebbe tanto la preanalitica, quanto l’automazione, poiché la presa in carico del campione varrebbe tanto per l’una fase, quanto per l’altra;
3) alla conformità dei reagenti. Anche tale motivo di ricorso è stato respinto, in quanto, secondo il TAR, il capitolato di gara non avrebbe richiesto la certificazione delle metodiche sui sistemi analitici, ma solo che gli strumenti e i reagenti fossero conformi alla direttiva n. 98/79, come recepita dal D. Lgs. n. 332/00.
Anche nell’esame degli ulteriori motivi di ricorso, è interessante rilevare come il TAR Sardegna si sia soffermato in maniera dettagliata su tutti gli aspetti tecnici dell’offerta dell’aggiudicataria.
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