Il MIMS, con il Parere n.1455/2022 in oggetto, solo recentemente pubblicato, si è espresso sulla modalità applicativa della clausola di revisione prezzi nell’ambito dei servizi tecnici.
Come noto, l’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter, conv. con modif. dalla l. 28 marzo 2022, n. 25) ha stabilito l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016, nei documenti di gara iniziali afferenti a tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici, senza distinguere tra le diverse tipologie di appalto, trovando dunque applicazione indifferentemente per tutte le gare relative a lavori, servizi e forniture, purché bandite o avviate successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, come rilevato dall’ANAC nell’Atto del Presidente del 27 luglio 2022 (Fasc. ANAC 2007/2022), l’obbligo di inserire le clausole di revisione prezzi previsto dal citato art. 29 si applica anche alle procedure di affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
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