1) finalizzazione specifica della relativa istituzione, per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) possesso di personalità giuridica (senza distinzioni fra natura pubblica o privata della stessa);
3) attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri, dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (sul carattere cumulativo di detti requisiti, salvo il carattere esplicitamente alternativo di quelli di cui al punto 3, cfr. Cass., S.U., 7 aprile 2010, n. 8225).
Sono invece “enti aggiudicatori”, le “amministrazioni aggiudicatrici” o le imprese pubbliche che svolgono una delle attività, di cui agli articoli da 115 a 121, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovvero che – pur non rientrando fra le predette categorie e, quindi, in via residuale – svolgono le attività, specificate nelle medesime norme sopra citate, “in virtù di diritti speciali o esclusivi, concessi loro dall’autorità competente”.
Per continuare a leggere il contenuto di questa pagina è necessario essere abbonati. Se sei già un nostro abbonato, effettua il login. Se non sei abbonato o ti è scaduto l’abbonamento >>ABBONATI SUBITO<< |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento