Commento a Consiglio di Stato, sez. V, 13 luglio 2022, n. 5940
Gli antefatti di causa
Il caso riguarda una procedura aperta, bandita da un Comune, per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura, concernenti la redazione del “Progetto Fattibilità tecnico ed economica, Progetto definitivo e Progetto esecutivo per i lavori di restauro, recupero, riqualificazione, adeguamento funzionale e tecnologico” di un importante palazzo storico, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con riguardo alla dimostrazione della capacità tecnica, nel Disciplinare di gara era previsto che i concorrenti dovessero produrre sia un elenco di servizi di ingegneria e architettura, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicati in apposita tabella, sia un elenco di “servizi di punta”.
All’esito della gara, il Comune disponeva l’aggiudicazione a favore di un raggruppamento temporaneo di imprese.
Tuttavia, il raggruppamento collocatosi al secondo posto in graduatoria impugnava, con ricorso dinanzi al TAR, l’aggiudicazione, assumendo in particolare che l’aggiudicatario avrebbe dovuto in realtà essere estromesso per carenza dei requisiti minimi di partecipazione, avuto riguardo, oltre al fatturato specifico, anche segnatamente ai servizi di punta nella categoria prevalente.
Non sei abbonato?
Clicca qui e contattaci per informazioni o password di prova al servizio oppure Chiamaci al numero 0541.628200 |
Vuoi accedere ai contenuti di Appalti&Contratti senza attivare un abbonamento?Acquista la nostra A&C Card per avere 3 mesi di accesso ai contenuti di Appalti&Contratti.it Approfitta dell’offerta lancio a soli 90 Euro invece di 150 Euro! |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento