Servizi di ingegneria e architettura: il divieto di subordinare la corresponsione del compenso all’ottenimento di finanziamenti

Beatrice Armeli 4 Aprile 2025
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Il tema in oggetto è stato recentemente riportato in auge dall’ANAC nella recente Delibera del 19 marzo 2025, n. 102 con la quale l’Autorità ha chiaramente ribadito il principio in base al quale “[i] compensi per i servizi di ingegneria e architettura oggetto della procedura di gara non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento”.

In particolare, nel caso scrutinato, l’oggetto della procedura di gara aveva riguardato sia la redazione del DOCFAP, finalizzato alla richiesta del finanziamento, sia l’affidamento del servizio di redazione del progetto esecutivo, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

Mentre per l’attività propedeutica alla richiesta di finanziamento era stata prevista, ancorché in modo errato, una qual forma di remunerazione, i compensi dei servizi di ingegneria oggetto di gara rimanevano effettivamente subordinati all’esito della richiesta di finanziamento.

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