Servizi dell’Allegato II B e applicazione del Codice degli appalti

24 Marzo 2016
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Per approfondire: L’applicabilità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e la particolare deroga prevista per i servizi dell’Allegato II B di Salvio Biancardi

 

 

Oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato sez. V 22/3/2016 n. 1177 è l’affidamento di un servizio di refezione scolastica, tipologia di servizio ricompresa tra quelli dell’Allegato II B  del codice degli appalti, definiti anche “non prioritari”.

Si discute, in particolare, se a questi servizi si applichi l’art. 37 comma 8 del Codice , il quale, per il caso di partecipazione a gara da parte di un RTI, stabilisce che “l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei”.

L’impresa arrivata seconda lamentava la mancata esclusione dalla gara del R.T.I. aggiudicatario, nonostante la mancata sottoscrizione delle relazioni tecniche da parte di entrambi i rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento, in violazione del succitato art. 37.

Le norme applicabili all’Allegato II B

Il Consiglio di Stato ricorda come all’appalto in questione, in quanto riconducibile al novero dei cc.dd. ‘servizi non prioritari’, si applichi l’articolo 20 del ‘Codice’, secondo cui “l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)”.

Secondo il Collegio ne deriva la non applicabilità dell’art. 38 comma 8, e che le imprese
del RTI., laddove si fossero limitate a sottoscrivere le relazioni tecniche solo per la porzione di rispettiva spettanza, avevano in effetti seguito in modo del tutto comprensibile le indicazioni ritraibili dalla lex specialis di gara.

Sottoscrizione dell’offerta di tutti i componenti e soccorso istruttorio

In ogni caso, concludono i giudici amministrativi, laddove la clausola della lex specialis abbia carattere quanto meno ambiguo, come nel caso di specie, la stazione appaltante non può comunque far conseguire sic et simpliciter l’esclusione dalla gara per mancata sottoscrizione dell’offerta da tutti i membri dell’RTI. Al contrario occorrerà ammettere le concorrenti in questione al c.d. ‘soccorso istruttorio’ di cui agli articoli 38, comma 2-bis e 46, comma 1 del ‘Codice dei contratti’.

 

LEGGI IL TESTO DELLA SENTENZA 

 

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