TITOLO I Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Capo I – Semplificazioni in materia di contratti pubblici
Art. 1 Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
Art. 2 Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale
Art. 3 Protocolli di legalità
Art. 4 Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali
Art. 5 Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica
Art. 6 Collegio consultivo tecnico
Art. 7 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
Art. 8 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
Art. 9 Commissari straordinari per interventi infrastrutturali
Capo II – Semplificazioni in materia edilizia
Art. 10 Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia
TITOLO II Semplificazioni procedimentali e responsabilità
Capo I – Semplificazioni procedimentali
Art. 11 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 12 Accelerazione del procedimento in Conferenza di servizi per un tempo determinato
Art. 13 Disposizione in materia di oneri regolatori
Art. 14 Agenda per la semplificazione e Modulistica standardizzata
Capo II – Responsabilità
Art. 15 Responsabilità erariale
Art. 16 Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare la realizzazione delle spese di investimento
Art. 17 Modifiche alla disciplina dell’abuso d’ufficio
TITOLO III Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale
CAPO I – Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione
Art. 18 Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali
Art. 19 Semplificazione per la conservazione dei documenti informatici e gestione dell’identità digitale
Art. 20 Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione
Art. 21 Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata
Art. 22 Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
Art.23 Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4
Capo II Sviluppo dei sistemi informatici e dei servizi digitali della p.a.
Art. 24 Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
Art. 25 Codice di condotta tecnologica
Capo III – Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali
Art. 26 Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
Art. 27 Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
CAPO IV – Misure per l’innovazione
Art. 28 Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione
Art. 29 Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti
TITOLO IV – Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy
Capo I – Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici
Art. 30 Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche e banda larga
Art. 31 Semplificazioni della misura Nuova Sabatini
Art. 32 Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi nonché in materia di recesso dalle società di persone
Art. 33 Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche
Art. 34 Semplificazioni dell’attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica
Art. 35 Semplificazione per l’erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con modificazione, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
Art. 36 Aumenti di capitale
Capo II – Semplificazioni in materia ambientale
Art. 37 Semplificazione e accelerazione della procedura di VIA
Art. 38 Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di dighe esistenti.
Art. 39 Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
Art. 40 Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
Art. 41 Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico
Art. 42 Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
Capo III – Semplificazioni in materia di green economy
Art. 43 Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi
Art. 44 Misure di semplificazione per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
Art. 45 Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall’Italia ad altri paesi
Art. 46 Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
Art. 47 Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano
Art. 48 Semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new deal
TITOLO I Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Capo I – Semplificazioni in materia di contratti pubblici
Articolo 1
Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
L’articolo 1 è dedicato alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. Si tratta di una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 luglio 2021, che prevede solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici.
In particolare, si prevede: l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
La disciplina vigente (art. 36 – più volte modificato negli ultimi anni, dapprima dalla legge di bilancio 2019 e, quindi, dallo sblocca cantieri) prevede 5 procedure differenziate in base alle soglie e alla tipologia di contratto da stipulare (lavori, servizi o forniture). In particolare: a) fino a 40.000 mila euro, affidamento diretto; b) tra 40.000 mila euro e 150.000 euro per lavori o fino alle soglie comunitarie per servizi e forniture, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori; c) per lavori tra 150.000 e 350.000 mediante la procedura negoziata dell’articolo 63, previa consultazione di almeno 10 operatori economici; c-bis) per lavori tra 350.000 e 1 milione di euro mediante la procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori; d) per lavori tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie mediante procedura aperta (art. 60).
Articolo 2
Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale
L’articolo 2 disciplina le procedure applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie ovvero a specifiche opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure di cui al presente articolo si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021.
In particolare, per i contratti sopra soglia, si prevede l’applicabilità, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.
Il terzo comma prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è individuato l’elenco delle opere di rilevanza nazionale la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie e derivante dagli effetti della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi. Per quanto concerne le procedure relative all’aggiudicazione di tali contratti ovvero relativi o collegati alle stesse opere, nonché per altri contratti che le stazioni appaltanti ritengano necessari per soddisfare le esigenze connesse alla pandemia di COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, è applicabile la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 124, per i settori speciali. I successivi commi dell’articolo 2 individuano la disciplina applicabile dei contratti in questione prevedendo che le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Viste le deroghe apportate al sistema dei contratti pubblici, sono previste norme ad hoc in tema di trasparenza e pubblicazione degli atti di gara.
Articolo 3
Protocolli di legalità
Fino al 31 luglio 2021, si prevede l’applicabilità della procedura d’urgenza per il rilascio della certificazione antimafia, con specifico riferimento alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con revoca del beneficio o dell’agevolazione attribuita al privato nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della disciplina antimafia.
Si introduce, quindi, all’interno della legislazione antimafia, al fine di adottare mirate cautele volte a sventare il rischio di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nel circuito dell’economia legale e, quindi, di rafforzare i presidi di legalità, l’istituto dei protocolli di legalità, delimitandone il contenuto e l’ambito di applicazione.
Articolo 4
Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali
Si prevede che la stazione appaltante sia tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge o dalla lex specialis. Si tratta di una norma diretta ad evitare che, anche in accordo con l’aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi.
Sono quindi apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti, prevedendosi in particolare che: per tutte le opere, in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell’opera e dell’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle opere; per le opere di rilevanza nazionale si applichi l’art. 125 c.p.a.
Articolo 5
Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica
La disposizione è diretta a intervenire sulle ipotesi in cui è possibile sospendere l’esecuzione dell’opera pubblica, indicandole in modo tassativo e, quindi, limitando radicalmente le ipotesi in cui le parti o anche l’autorità giudiziaria possano sospendere l’esecuzione delle opere. Le norme hanno carattere transitorio (31 luglio 2021) e sono applicabili agli appalti il cui valore sia superiore alla soglia comunitaria ovvero per le opere di interesse nazionale. Sono in ogni caso salvaguardate le ipotesi di sospensione previste o derivanti dall’applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia, di vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione, di provvedimenti adottati per ordine pubblico, salute pubblica, gravi ragioni di pubblico interesse o gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera.
Si prevedono quindi le modalità con cui la stazione appaltante può procedere in caso di risoluzione del contratto con l’originario aggiudicatario indicando un ventaglio di possibilità più ampio rispetto a quello previsto dal codice dei contratti pubblici.
Articolo 6
Collegio consultivo tecnico
Fino al 31 luglio 2021 si prevede l’obbligatorietà della costituzione del collegio consultivo tecnico per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie ovvero per opere di interesse nazionale. Il collegio, oltre a svolgere alcuni rilevanti compiti in tema di sospensione e modifica delle opere, ha funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche (enunciato linguistico idoneo a sussumere sia controversie che problematiche di ordine tecnico emergenti nel corso della realizzazione dell’opera) di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Le funzioni del collegio tendono ad avvicinarsi a quelle del Dispute Board della contrattualistica internazionale e sono dirette a consentire all’amministrazione di potersi giovare costantemente e, quindi, durante tutte le fasi che interessano l’esecuzione dell’opera pubblica, dell’esperienza di soggetti con adeguata esperienza e conoscenza specifica dell’appalto.
Articolo 7
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
La disposizione prevede l’istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. L’esigenza è quella di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche (in attesa della erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell’opera. Beneficiari del fondo sono quindi le stazioni appaltanti e le somme sono destinate a finanziarie la prosecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dell’opera. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in ogni caso surrogato in tutti i diritti del destinatario del versamento nei confronti dei propri danti causa.
Articolo 8
Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
La disposizione contiene alcune norme di carattere emergenziale e transitorio (31 luglio 2021) in tema di contratti pubblici, quali: l’applicabilità della riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza; la previsione che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione.
Altre norme dirette ad accelerare la conclusione dei procedimenti in corso e alcune norme dirette a incidere sul codice dei contratti pubblici o sullo sblocca cantieri.
Articolo 9
Commissari straordinari per interventi infrastrutturali
La disposizione contiene la disciplina della procedura di individuazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico del territorio, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari. Si prevedono, quindi, alcune disposizioni dirette a modificare la disciplina dei commissari nominati ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 32 del 2019.
Capo II – Semplificazioni in materia edilizia
Articolo 10
Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia
Le proposte contenute nel pacchetto di cui all’oggetto contengono misure di semplificazione, velocizzazione e agevolazione degli interventi in materia edilizia, essenzialmente volti a rendere più facile e immediata la realizzazione delle opere legittimamente realizzabili.
Tutte le misure, salvo i profili ancora aperti (su cui si veda infra), hanno riscosso generale condivisione dalle amministrazioni interessate (quali Pubblica amministrazione, MIT, MiBACT, etc.).
Tra le misure più significative si segnalano:
- Rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti;
- Ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi);
- Chiarimento dei requisiti e delle specificità degli interventi di ristrutturazione ricostruttiva;
- Previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di altre amministrazioni richiesti per la realizzazione dell’intervento, allo scopo di standardizzare e accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie.
- Classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;
- Prevedere la possibilità di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che prima che siano decorsi i termini per l’inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una mera comunicazione allo sportello unico comunale, nonché previsione di una proroga ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni;
- Chiarimento in merito al campo di applicazione del Contributo Straordinario introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
- Aumento della riduzione dal 20 al 35% del contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana;
- Rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).
In particolare, in coerenza con il principio per cui la sanzione ripristinatoria si addice agli interventi abusivi realizzati che abbiano comportato incremento del cd. carico urbanistico (ossia le opere che, un tempo, erano condizionate a concessione edilizia), si è ribadito che, viceversa, le opere che, un tempo, erano soggette a mera autorizzazione comportano, di norma (ossia fuori dai casi di presenza di vincoli) l’applicazione di una sanzione pecuniaria (commisurata al doppio del valore incrementale).
Analogamente, per le sole opere non comportanti aumento di carico urbanistico né vincolate, si è prevista una prescrizione decennale della violazione amministrativa.
Ambo tali istituti, oltre a rispondere a criteri di giustizia sostanziale e di adeguatezza della risposta sanzionatoria, risolvono un significativo contenzioso bagatellare (evitando ogni coinvolgimento giurisdizionale), che consentirà di sbloccare il mercato immobiliare (spesso ostacolato da non conformità meramente interne, o comunque minime) e di concentrare le risorse dei pubblici uffici sulla repressione degli abusi significativi (ossia quelli comportanti un aumento, seppur minimo, del carico urbanistico, ovvero incidenti su vincoli specifici).
Più significativo confronto si è sviluppato (in particolare con il MiBACT) sulla previsione di estendere l’accertamento di conformità (alla pianificazione urbanistica vigente) – già previsto dall’art. 36 del T.U. per le opere che, pur essendo state realizzate senza titolo formale, erano e sono tuttavia conformi alla pianificazione urbanistica sia al momento della loro realizzazione sia a quello attuale (cd. doppia conformità) – anche alle opere che sono conformi al piano regolatore solo all’attualità, ma che non lo erano al momento della loro iniziale realizzazione (di norma per effetto di una modifica del P.R.G).
Tale accertamento di conformità, tuttavia, non opera alcuna sanatoria retroattiva, ma si limita a riscontrare l’attuale conformità dell’opera: conseguentemente, non estingue i reati eventualmente già commessi (dei quali cessa unicamente la permanenza), ed è assoggettato a una più onerosa contribuzione pecuniaria.
È aperta un’interlocuzione (con il MiBACT) in relazione alla eventualità di limitare tale istituto (noto come “conformità giurisprudenziale”):
- ai soli immobili già realizzati alla data di entrata in vigore della norma;
- ai casi in cui l’immobile sia realizzato secondo la normativa tecnica attuale, ovvero sia ad essa adeguabile (sismicità, prestazione energetica, etc…);
- ai soli casi di non incidenza su regimi vincolistici, ovvero in cui sia accertata la piena conformità alle esigenze tutelate dal vincolo esistente.
Merita evidenziarsi che la giurisprudenza ha sempre cercato di trovare una soluzione a casi in cui la demolizione è generalmente percepita come impraticabile, spesso contrastante con l’interesse pubblico; e che comunque si pone il tema dell’incommerciabilità di immobili interamente conformi alla pianificazione odierna e dunque passibili, ove demoliti, di essere ricostruiti identicamente (uno dei casi più noti è il cd. garage Ferrari, a Modena): il problema oggi è riconosciuto da tutti, ma aspetta da tempo una soluzione ragionevole.
Infine, altri profili non secondari attengono alla previsione procedimentale (che si è scelto di “testare” limitatamente alla materia edilizia, anziché nel più generale contesto della legge n. 241 del 1990) di snellimento degli incombenti per la definizione delle miriadi di procedimenti ancora pendenti sin dal 1985 per i condoni edilizi (decreto MIT e MiBACT, d’intesa con la Conferenza unificata); nonché alla semplificazione degli interventi volti a rimuovere le barriere architettoniche.
TITOLO II
Semplificazioni procedimentali e responsabilità
Capo I – Semplificazioni procedimentali
Articolo 11
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
La legge 7 agosto 1990, n. 241 è stata oggetto di numerosi interventi di modifica nel corso degli ultimi anni che hanno riguardato i più significativi istituti.
L’intervento odierno si propone di apportare limitate modifiche volte a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti.
In primo luogo, per quanto concerne i termini di conclusione dei procedimenti, l’esigenza è quella di rendere effettivo il provvedimento ovvero l’atto di assenso comunque denominato, acquisito “per silentium” sia nell’ambito della conferenza di servizi sia ai sensi degli articoli 17- bis e 20 della legge 241 del 1990.
Tale previsione mira a risolvere il problema degli “atti tardivi” e a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso, al fine di evitare che l’attesa illimitata di un atto di dissenso espresso, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria. Viene pertanto chiarito che nei casi già previsti dalla legge 241, la scadenza dei termini fa venire meno il potere postumo di dissentire, fatto salvo il potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 21-nonies, qualora nei ricorrano i presupposti e le condizioni: con conseguente espressa declaratoria di inefficacia dell’atto di dissenso che sia adottato dopo la già avvenuta formazione del silenzio assenso.
I tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sono tra i problemi che affliggono maggiormente cittadini e imprese. Non solo i tempi sono eccessivamente lunghi, ma per gli utenti è anche difficile conoscere sia i termini entro cui – in base alle previsioni normative – dovrebbero ottenere una risposta dalla PA, sia la durata effettiva di tali procedimenti. Ciò incide inevitabilmente sulla fiducia che si ripone nell’amministrazione.
Pertanto, si prevede che le amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese e che pubblichino e comparino i termini dei procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi. Con un dPCM saranno definiti i criteri per la misurazione dei tempi, in modo da garantire la necessaria omogeneità.
Viene inoltre previsto l’aggiornamento dei DPCM sui termini di conclusione dei procedimenti, al fine di rivalutare tali termini in riduzione.
Un altro intervento riguarda l’art. 10-bis della legge 241 sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato.
La proposta di modifica sostituisce l’interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista nell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, con la sospensione degli stessi.
La disposizione inoltre è finalizzata a evitare che l’annullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del privato a seguito della predetta comunicazione dia luogo a plurime reiterazioni dello stesso esito sfavorevole con motivazioni sempre diverse, tutte ostative, parcellizzando anche il processo amministrativo; in sostanza si vuole cercare di ricondurre a un’unica impugnazione giurisdizionale l’intera vicenda sostanziale evitando che la parte sia costretta a proporre tanti ricorsi quante sono le ragioni del diniego, perché non comunicate tutte nel medesimo atto.
Connessa alla modifica dell’art. 10-bis è la proposta di intervenire sull’art. 21-octies, specificando che è sempre annullabile il provvedimento adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego.
Anche all’articolo 16 viene proposta una modifica volta ad accelerare l’adozione dei provvedimenti, prevedendo che l’amministrazione proceda indipendentemente dall’espressione del parere se questo non venga reso nei termini.
Sono introdotte infine misure di semplificazione per favorire la partecipazione di cittadini e imprese al procedimento amministrativo telematico.
In particolare, si afferma il principio generale che le pubbliche amministrazioni agiscono mediante strumenti informatici e telematici sia nei rapporti interni che nei rapporti con i privati.
Al fine di contribuire alla effettività alla previsione, si introducono delle semplificazioni per consentire la visione degli atti in forma digitale, nonché l’esercizio in modalità digitale degli altri diritti di accesso e partecipazione previsti dalla stessa legge n. 241 del 1990.
Articolo 12
Accelerazione del procedimento in Conferenza di servizi per un tempo determinato
La proposta normativa definisce una procedura di conferenza di servizi straordinaria, per un tempo determinato, al fine di introdurre semplificazioni procedimentali per talune opere la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza.
In particolare, la disposizione consente alle amministrazioni di procedere esclusivamente mediante conferenza di servizi semplificata, in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedendo, altresì, che la conferenza operi secondo una tempistica più breve rispetto a quanto attualmente prescritto per il rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle amministrazioni partecipanti; viene fissato per tutte le amministrazioni (anche per quelle preposte alla tutela degli interessi sensibili) il termine di in sessanta giorni (oggi il termine per gli interessi sensibili è di novanta giorni).
Inoltre, laddove al termine della conferenza semplificata l’amministrazione procedente ritenga necessario effettuare un’analisi contestuale degli interessi coinvolti, svolge entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione da tenersi esclusivamente in modalità telematica, nella quale prende atto delle posizioni delle amministrazioni e procede, senza ritardo, alla stesura della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Articolo 13
Disposizione in materia di oneri regolatori
Come noto, la regolazione impone adempimenti e costi che possono essere sproporzionati rispetto agli interessi pubblici da tutelare e agli obiettivi perseguiti. Ciò costituisce un freno all’attività di cittadini e imprese e alimenta la percezione di una burocrazia e uno Stato “nemici” dell’iniziativa privata. Gli interventi di semplificazione che nel tempo si sono susseguiti hanno inciso parzialmente solo sulle norme in vigore (lo stock), senza alcun impatto sugli oneri derivanti da nuove norme via via introdotte (il flusso), con la conseguenza che l’ammontare complessivo dei costi regolatori tende ad aumentare.
Per affrontare questo problema si propone, quindi, che gli atti normativi statali che introducono nuovi costi regolatori debbano contestualmente eliminare oneri di pari valore, in modo da garantire un saldo pari a zero. Laddove tale compensazione non avvenga, i nuovi costi regolatori sono qualificati di regola come oneri fiscalmente detraibili, ferma restando la necessità di individuare la relativa copertura finanziaria. Tanto vale anche con riferimento agli atti di rango secondario, in modo da escludere che anche con regolamento si possano introdurre oneri ulteriori laddove la norma primaria non abbia già previsto tale possibilità, nonché la corrispondente copertura al fine di renderli fiscalmente detraibili.
Articolo 14
Agenda per la semplificazione e Modulistica standardizzata
La disposizione prevede l’adozione, anche per gli anni 2020- 2023, dell’ agenda per la semplificazione condivisa tra Regioni ed Enti locali, in quanto per la ripresa è essenziale un impegno di tutte le amministrazioni statali, regioni e locali (l’agenda è stata prevista per il triennio 2015-2017 dal decreto-legge n. 90 del 2014).
E’ prevista in particolare, una ricognizione delle procedure al fine di tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19 bis e 20 della legge n. 241 del 1990, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione; ciò al fine di poter dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni , degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, estendendo l’ ambito delle attività liberamente esercitabili.
La disposizione prevede inoltre l’adozione di una modulistica standardizzata per cittadini e imprese, adottata d’intesa con le Regioni e gli enti locali, generalizzando una positiva esperienza già realizzata per le attività edilizie, artigianali e commerciali
Tale misura di semplificazione è volta ad assicurare l’omogeneità sul territorio nazionale della documentazione e delle informazioni richieste dalla pubblica amministrazione ai privati per la presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni, garantendo anche la conoscibilità degli adempimenti e degli oneri amministrativi a loro carico.
Capo II – Responsabilità
Articolo 15
Responsabilità erariale
La norma chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica.
Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.
Articolo 16
Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare la realizzazione delle spese di investimento
La norma introduce una nuova forma di controllo concomitante, diretto a rimediare le disfunzioni, le inerzie e le devianze attuative che sovente si riscontrano nei procedimenti aventi a oggetto l’erogazione di contributi o il trasferimento di risorse a soggetti pubblici o privati destinati al finanziamento di spese di investimento. Il controllo riguarda gestioni sia di amministrazioni statali, sia di enti territoriali. La norma prevede anche il potere delle sezioni di controllo di nominare, previo contraddittorio con le amministrazioni e gli altri soggetti interessati, un commissario ad acta per la rimozione dell’inerzia.
Articolo 17
Modifiche alla disciplina dell’abuso d’ufficio
La disposizione interviene sulla disciplina dettata dall’articolo 323 del codice penale, attribuendo rilevanza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, attribuendo, al contempo rilevanza, alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto, in luogo della vigente previsione che fa generico riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento. Ciò al fine di definire in maniera più compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio
TITOLO III
Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale
CAPO I Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione
Articolo 18
Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali
a) Accesso a tutti i servizi digitali della p.a. tramite SPID e CIE e tramite AppIO su mobile (obbligo per le amministrazioni di offrire i servizi anche in modalità digitale e su mobile);
b) Domicilio digitale ai professionisti, anche non iscritti ad albi (che ne hanno fatto richiesta a livello di associazione di categoria);
c) semplificazione e rafforzamento del domicilio digitale dei cittadini come modalità ordinaria di comunicazione con la PA;
d) La verifica dell’identità digitale con SPID e CIE (nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo) sostituisce l’esibizione o la trasmissione di copia del un documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta (con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento dei costi e maggiore sicurezza legata al fatto che non si inviano fotocopie dei propri documenti);
e) autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da mobile tramite AppIO;
f) semplificazione per il rilascio della CIE (possibile prima della scadenza della CI cartacea).
Articolo 19
Semplificazione per la conservazione dei documenti informatici e gestione dell’identità digitale
Semplificazione delle procedure per la conservazione dei documenti informatici e il rilascio delle identità digitali SPID
Articolo 20
Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione
Istituzione di una piattaforma che operi come strumento unico per la notifica digitale di tutti gli atti della pubblica amministrazione
Articolo 21
Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata
Semplificazione delle modalità di identificazione e accesso digitale per la firma elettronica avanzata e l’accesso ai servizi bancari, nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo (attraverso SPID, CIE o le credenziali in uso su rapporti consolidati e tracciabili);
Articolo 22
Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
Semplificazione per la notifica via PEC degli atti giudiziari alla P.A. (al domicilio digitale iscritto nell’elenco IPA ex art. 6-ter del CAD).
Articolo 23
Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4
Misure di semplificazione e sostegno per l’accesso dei disabili agli strumenti informatici e ai siti web
CAPO II – Sviluppo dei sistemi informatici e dei servizi digitali della p.a.
Articolo 24
Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
Obbligo per le P.A. di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti e favorire così il lavoro agile (smartworking).
Misure di semplificazione dell’attività di coordinamento, indirizzo e sviluppo della strategia digitale in capo al Dipartimento della trasformazione digitale e all’Agid.
Articolo 25
Codice di condotta tecnologica
Istituzione del codice di condotta tecnologica, emanato dal Capo del Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che detta regole omogenee per tutte le pa, per gli acquisti ICT, per lo sviluppo dei sistemi e per la progettazione e realizzazione dei servizi digitali ai cittadini, con regole per la formazione tecnologica dei pubblici dipendenti ed esperti che affianchino i progetti di trasformazione digitale delle amministrazioni (obblighi di progettare i sistemi e i servizi per renderli fruibili in digitale tramite SPID e CIE e su mobile tramite appIO, oltre che per consentire diffusamente il lavoro agile).
CAPO III – Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali
Articolo 26
Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
Semplificazione e rafforzamento della interoperabilità tra banche dati pubbliche e commissario ad acta per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le p.a. per l’offerta dei servizi ai cittadini e per l’assunzione di decisioni di politica pubblica. Obbligo dei concessionari di pubblici servizi di rendere accessibili alle p.a. i dati acquisiti nell’esercizio della concessione
Articolo 27
Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
Misure di semplificazione per la gestione, lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma digitale nazionale dati, tramite la quale le pa rendono immediatamente interrogabili, disponibili e fruibili alle pubbliche amministrazioni i dati pubblici e conoscibili al fine di consentire l’immediata erogazione di servizi pubblici o bonus (senza chiedere al cittadino dati già in possesso della p.a.) o al fine di consentire l’assunzione di decisioni di politica pubblica.
CAPO IV – Misure per l’innovazione
Articolo 28
Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione
Regime autorizzativo unico e semplificato, in capo al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la sperimentazione di iniziative tecnologiche innovative.
Articolo 29
Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti
Semplificazione e rafforzamento dell’utilizzo esclusivo della pec e del domicilio digitale nei rapporti tra le imprese, i professionisti e la p.a.
TITOLO IV
Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy
Capo I – Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici
Articolo 30
Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche e banda larga
Sono previste misure di semplificazione in materia di celere svolgimento dei lavori necessari alla realizzazione delle infrastrutture destinate alle comunicazioni elettroniche e di banda larga
Articolo 31
Semplificazioni della misura Nuova Sabatini
E’ aumentato l’importo di erogazione in unica soluzione delle agevolazioni ex l. Sabatini
E’ poi previsto un dm di semplificazione per le misure della c.d. Sabatini Sud, prevista dalla LB 2020
Articolo 32
Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi nonché in materia di recesso dalle società di persone
Sono semplificate le procedure di cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi nonché in materia di recesso dalle società di persone nell’intento di assicurare che il registro delle imprese rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio.
Articolo 33
Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche
Sono previste rilevanti semplificazioni del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, con notevole riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche
Articolo 34
Semplificazioni dell’attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica
Sono previste semplificazioni nell’ambito dei procedimenti CIPE
Articolo 35
Semplificazione per l’erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con modificazione, della legge 15 luglio 2011, n. 111
In materia di agricoltura, sono previste semplificazioni procedimentali per le erogazioni dei contributi AGEA, nonché in materia di controlli sui prodotti agroalimentari e nel settore vitivinicolo
Articolo 36
Aumenti di capitale
E’ lasciata all’autonomia statutaria delle società con azioni quotate in mercati regolamentati la possibilità di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina prevista dal codice civile, al fine di semplificare le modalità di svolgimento delle ricapitalizzazioni.
Da valutare inserimento di norma sul voto plurimo.
Capo II – Semplificazioni in materia ambientale
Articolo 37
Semplificazione e accelerazione della procedura di VIA
L’attuale normativa prevede tempi di durata della procedura VIA molto lunghi (pre-screening 8 mesi circa, valutazione VIA 20 mesi circa, fase di consultazione 15 mesi circa, provvedimento unico ambientale circa 28 mesi) che, nella realtà, diventano ancora più lunghi arrivando a toccare anche punte estreme di 10 anni circa. Abbattere i tempi di durata del procedimento è, pertanto, la prima necessità. L’impresa, inoltre, corrisponde all’Amministrazione un corrispettivo per il provvedimento di VIA che, in ragione del valore delle opere oggetto di valutazione ambientale, può arrivare anche a importi significativi (oltre i 100 mila euro).
Per conseguire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento si propone:
- previsione dell’obbligo di presentazione sin dall’avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali);
- riduzione dei termini attualmente previsti dal D.lgs. 152/2006 in capo all’Amministrazione;
- esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento. Il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (attualmente il Capo Dipartimento del MATTM), deve provvedere all’adozione del provvedimento entro un termine prefissato; NON VI E’ CONDIVISIONE SULLA EVENTUALE PREVISIONE DI UN INDENNIZZO PER RITARDI NELLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO; LA QUESTIONE VIENE RIMESSA ALLA SEDE POLITICA]
- parallelizzazione dell’intero procedimento di VIA e della relativa Conferenza di servizi in modo tale da ridurre, sensibilmente, la durata di un procedimento che attualmente prevede due fasi consequenziali.
- creazione di una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata all’espletamento delle procedure VIA delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Tali procedure sarebbero affidate all’istruttoria di una Commissione speciale composta da dipendenti pubblici.
Articolo 38
Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di dighe esistenti.
La norma prevede l’esclusione dall’assoggettabilità a via degli interventi urgenti di incremento della sicurezza delle dighe, se prescritti dal MIT, che non modifichino i livelli di invaso caratteristici e non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti; resta ferma la facoltà del MATTM di dettare prescrizioni e raccomandazioni di tutela ambientale e la verifica di assoggettabilità a VIA degli interventi potenzialmente impattanti, modificativi dei livelli di ritenuta o di trasformazione degli sbarramenti con un insieme sistematico di opere.
Si rendono inoltre necessarie disposizioni che sottraggano tali interventi urgenti di incremento della sicurezza delle dighe al regime dei beni/interesse culturali di cui al D. Lgs. 42/2004, nonché disposizioni acceleratorie dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e, data comunque la complessità degli interventi sulle dighe, disposizioni di allungamento dell’efficacia delle autorizzazioni e dei provvedimenti di compatibilità ambientale ove previsti.
In assenza di tale chiarimento molti degli interventi finanziati nell’ambito del Piano operativo infrastrutture FSC 2014-20 e comunque molti degli interventi disposti ex art. 43, co.7, del D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011 e dell’art.4, co.4, del D.L. 79/2004 conv. L. 139/2004 rischiano di essere rallentati, con problemi di sicurezza e perdita di risorsa idrica.
Articolo 39
Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
La norma in esame è volta a favorire la realizzazione di interventi in aree che rientrano nel perimetro di terreni oggetto di bonifica e che tuttavia non sono esse stesse oggetto direttamente di bonifica, a condizione che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori. In tal modo, la realizzazione in tali aree degli interventi indicati nella norma in esame consente di promuovere lo sviluppo di tali aree (evitando peraltro consumo di suolo in altre forme) mantenendo ferma la necessaria bonifica delle aree contaminate e, anzi, promuovendone indirettamente la realizzazione sotto la spinta della “rivitalizzazione economica” dei terreni oggetto degli interventi in argomento.
Art. 40
Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
La proposta in esame si pone l’obiettivo di semplificare le procedure nei siti di interesse nazionale, introducendo analogamente ai siti oggetto di bonifica diversi dai SIN una procedura preliminare tale consentire al privato interessato l’effettuazione delle indagini preliminari e, solo qualora si riscontri un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), procedere alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica.
Inoltre, si prevede una procedura alternativa e semplificata di bonifica, volta ad accorpare le fasi della caratterizzazione e dell’analisi di rischio, al fine di puntare direttamente al progetto di bonifica e ridurre i passaggi amministrativi intermedi.
Art. 41
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico
Rispetto alla normativa vigente si semplifica e si velocizzano i tempi di assegnazione dei fondi ai commissari, prevedendo che i commissari possono procedere immediatamente all’avvio delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi a seguito dell’adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse e nelle more dell’effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall’effettiva disponibilità di cassa.
La modifica è inoltra finalizzata allo snellimento delle procedure di aggiornamento dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), nei casi in cui tale aggiornamento dovrebbe avvenire “in automatico”, come, ad esempio, a seguito di un evento calamitoso che abbia colpito aree non riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, o a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un’area che, pertanto, non presenta più le caratteristiche di rischio che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento dai quali si evince una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area.
Art. 42
Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
L’articolo in esame è volto a introdurre importanti forme di semplificazione e razionalizzazione nei parchi nazionali (definite dal decreto legge n. 111/2019 zone economiche ambientali), sia con riferimento alle procedure di nomina del Presidente, spesso rallentate da un iter farraginoso previsto dalla legge n. 394 del 1991, sia per quanto concerne le procedure di adozione del regolamento e del piano del parco.
Inoltre, allo scopo di rafforzare ancor più l’efficacia delle attività condotte dagli Enti Parco Nazionali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché dei molteplici e complessi obiettivi in campo ambientale, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, si prevede la possibilità per gli enti parco di avvalersi di qualificate professionalità che hanno già maturato esperienza istituzionale operando presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso la Società in house presso il medesimo Dicastero di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (SOGESID).
Infine, si prevede la possibilità di utilizzo, da parte degli enti gestori delle aree protette, di beni demaniali in concessione in uso governativo (ad eccezione per beni demaniali destinati alla cura ed al servizio di interessi costituzionali, quali vigilanza e difesa militare) e l’affidamento in concessione gratuita all’ente parco, su richiesta di quest’ultimo, dei beni demaniali, statali e regionali, presenti nel territorio e non già affidati a soggetti terzi.
Capo III – Semplificazioni in materia di green economy
Articolo 43
Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi
’ semplificata la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
Articolo 45
Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall’Italia ad altri paesi
E’ introdotta una nuova disciplina sui trasferimenti statistici di energia rinnovabile per le cessioni dall’Italia a favore di altri stati membri dell’UE con indubbio beneficio per le casse dello Stato
Articolo 46
Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
E’ esteso ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) il meccanismo dello scambio sul posto altrove per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
Articolo 47
Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano
E’ introdotto un Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione
Articolo 48
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new deal
E’ previsto un meccanismo semplificato per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione UE
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