La motivazione esposta da un’impresa a sostegno della natura riservata della propria offerta tecnica deve essere convincente.
Pertanto, non può costituire legittimo impedimento all’ostensione qualunque giustificazione esposta dall’operatore economico.
Questi sono i principi ricavabili dalla sentenza del TAR Lazio (Sez. III), Roma, n. 9877 del 22 settembre 2021.
Nel caso esaminato, un Operatore economico impugnava il diniego parziale opposto all’istanza di accesso agli atti di gara avanzata in qualità di seconda classificata all’esito della procedura aperta indetta da una Stazione appaltante.
Riferiva di aver richiesto, in particolare, l’ostensione della documentazione di seguito indicata: “…..verbali della Commissione esaminatrice; richieste di informazione e chiarimento eventualmente presentate nell’ambito della gara, comprensive di nominativi dei richiedenti e data della richiesta; documenti amministrativi, tecnici ed economici presentati dall’impresa prima ……. dichiarando la finalizzazione dell’istanza ex artt. 22 L. n. 241/1990 e 53 d.lgs. n. 50/2016 alla “eventuale tutela dei diritti ed interessi in sede giurisdizionale“.
Rappresentava che la Stazione appaltante, nell’accogliere l’istanza di accesso in termini meramente parziali, aveva negato l’ostensione della quasi totalità dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria nonché dei giustificativi prodotti dalla medesima impresa nell’ambito del procedimento di verifica di eventuale anomalia dell’offerta.
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