Ne consegue, quale precipitato valoriale, che la “pubblicità” delle sedute di gara risponde a questa esigenza di tutela, non solo proiettata alla parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche all’interesse pubblico alla “trasparenza” e all’“imparzialità” dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta concluse le operazioni materiali delle Commissione di gara, in mancanza di un riscontro immediato.
Per approfondire la tematica
CORSO
Gli acquisti di beni e servizi informatici dopo la Legge di stabilità 2016 – Cloud computing e contratti informatici
Milano, 23 febbraio 2016
Bologna, 15 marzo 2016
Roma, 23 marzo 2016
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