Schemi contratti tipo garanzie fideiussorie

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico19 gennaio 2018, n. 31

11 Aprile 2018
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Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico19 gennaio 2018, n. 31

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;

Visti gli articoli 35, comma 18, e 93, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni, recanti disposizioni in materia di polizze e garanzie fideiussorie richieste in materia di lavori, servizi e forniture;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive 12 marzo 2004, n. 123, che, in attuazione della legge quadro n. 109 del 1994 e del regolamento generale n. 554 del 1999 in materia di lavori pubblici, ha adottato gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative, in materia di appalti pubblici;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le note del 6 aprile 2017 e prot. n. ULG/UCR/767 del 19
aprile 2017, dell’ANIA e dell’ABI, con cui e’ stato espresso l’accordo, ovvero, sono state formulate osservazioni, sulla bozza di testo normativo;

Visto il parere del Consiglio di Stato, reso nell’Adunanza della commissione speciale del 14 giugno 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21383 del 21 settembre 2017;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche congiuntamente da piu’ garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta’ nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto, corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.
4. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell’«Allegato A – Schemi Tipo», al presente decreto.
5. A fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell’«Allegato B – Schede Tecniche» al presente decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai settori ordinari. Si applicano altresi’ nei settori speciali e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente decreto.

Articolo 2
Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Articolo 3
Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro delle attivita’ produttive 12 marzo 2004, n. 123, e’ abrogato.

Allegato A
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Allegato B
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