Altra novità di rilievo relativa al rinnovato art. 36 ad opera del d.l. Sbloccacantieri (nel prosieguo solo DL) si rinviene nel comma 9-bis in cui si puntualizza – con chiara presa di posizione del legislatore – che “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Il comma richiamato, dell’articolo 95, congela le ipotesi in cui il criterio (dell’offerta economicamente più vantaggiosa) si impone al RUP ed alla stazione appaltante.
Il comma in parola ha subito una modifica con l’inserimento di una ulteriore ipotesi.
Secondo il testo in argomento la stazione appaltante è tenuta ad aggiudicare “esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: Continua a leggere….
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento