Audizione del Presidente ANAC su Sblocca Cantieri e Codice appalti

Di martedì 11 giugno, presso VIII Commissione della Camera dei Deputati

12 Giugno 2019
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Ieri mattina, presso VIII Commissione della Camera dei Deputati, si è svolta l’audizione del Presidente ANAC Raffaele Cantone, nell’ambito dell’esame in sede referente, del Decreto-legge n. 32/2019, cd. “sblocca cantieri”, approvato dal Senato, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

Il Dott. Raffaele Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha evidenziato che il presente decreto-legge riscrive il codice dei contratti e lo modifica in alcuni passaggi fondamentali, soprattutto nella parte in cui ci sono limitate sospensioni che incidono in modo chirurgico su alcune caratteristiche di sistema del Codice del 2016.

Le tre sospensioni contenute nell’Art. 1 intervengono su elementi fondamentali del Codice del 2016, come la sospensione dell’Art. 37, comma 4, che mette in discussione l’idea della riduzione delle stazioni appaltanti.

La sospensione dell’Art. 59 mette in discussione uno dei capisaldi del Codice del 2016 che poneva la centralità della progettazione. La scelta di abbandonare l’appalto integrato era nata dalla considerazione dei suoi risultati negativi. Le sue criticità non possono essere superate ripristinandolo tout court, tornando dunque in questo modo ai suoi rischi precedenti.  La sospensione dell’Albo dei commissari di gara contrasta con una delle norme previste nel testo originario dello sblocca-cantieri. La norma mantiene una serie di ambiguità in quanto si sospende l’Art. 77 ma non il 78. Sarebbe stato più coerente rinunciare definitivamente alla figura dei commissari di gara estratti a sorte.

Nell’emendamento in cui viene inserito il Collegio consultivo tecnico non si comprende da chi e come viene pagato ma soprattutto non si comprende davvero cosa sia, dal momento che i suoi pareri potranno essere disattesi o impugnati.

Ha manifestato la sua perplessità sulla norma che consente di avviare i lavori anche quando sia finanziata solo la fase della progettazione.
A tal riguardo, si è chiesto che fine farà quella progettazione, ove mai non dovesse pervenire il finanziamento, e quale sarà il suo valore, dati i rischi di eventuali interventi della Corte dei Conti.

La scelta di superare le Linee-guida per tornare al regolamento è condivisibile in quanto esse non hanno assicurato certezza poiché non sempre accolte adeguatamente dalle stazioni appaltanti. Tale soluzione deve fare i conti con alcuni problemi: termine di 180 giorni è troppo ottimistico, dal momento che il Regolamento del Codice del 2006 è giunto solo nel 2010.
Il rischio di tenere Linee-guida che non possono essere aggiornate nella fase di transizione creerà inoltre un ginepraio di questioni che incideranno sul sotto soglia. A tal proposito, la soluzione di aver ripristinato le procedure negoziate sino a 1 milione – contrariamente alla versione originaria del decreto – è stato abbastanza sensato. La scelta di ridurre il numero dei preventivi da valutare da parte delle stazioni appaltanti è pericolosa non solo per eventuali fenomeni di corruzione ma anche per il rischio di mettere in discussione la qualità degli appalti e la gestione dei medesimi.

Ha reputato molto pericolosa la norma che consente di valutare i requisiti delle SOA retroagendo da 10 a 15 anni le attestazioni, in quanto inciderebbe sulla qualità dei lavori. Lo spostamento a 15 anni comporta infatti che potranno dimostrare di avere i requisiti anche imprese non più attive da tempo.

Subappalto: la scelta finale di aver individuato un limite sostanzialmente in linea con quello del precedente Codice, dal momento che il massimo consentito salirà solo dal 30 al 40% per cento, è stata positiva. I problemi del subappalto sono legati alla criminalità organizzata nel settore dei lavori pubblici.
Vi sono state tantissime interdittive negli ultimi anni, oltre 2000 imprese interdette soltanto fra quelle che partecipano agli appalti pubblici e di cui Anac ha traccia nel suo Casellario informatico. Il Presidente Cantone ha affermato al riguardo di non aver ben capito la ratio della sospensione delle verifiche sui requisiti dei subappaltatori in sede di gara, poiché questo implica che non saranno presi in considerazione, con rischi seri per la legalità.

Commissari straordinari: è una norma troppo ampliativa. Il Decreto-Genova individuava con precisione i casi di sospensione del Codice degli appalti.
Ad oggi, nelle opere prioritarie può essere inserito di tutto e su questo profilo vi potrebbero essere dubbi sul piano della legittimità costituzionale perché le deroghe non sono precisate per legge ma potranno essere stabilite tramite Dpcm, cioè con un atto amministrativo che sospende condizioni previste da una legge (fonte primaria).

L’On. Braga (Pd) ha domandato:

  • se i contratti sotto soglia equiparano il criterio del massimo ribasso e dell’offerta economicamente vantaggiosa;
  • in che modo l’Autorità ha valutato la modifica della disciplina del subappalto e del massimo ribasso;
  • cosa succederà alle Linee-guida che l’ANAC ha emanato in questi anni.

L’On. Muroni (LeU) ha voluto sapere se il decreto Sblocca-cantieri abbia anche la funzione di svuotare le competenze dell’ANAC.

L’On. Trancassini (FdI) ha ritenuto che il principale problema del Paese è legato alla burocrazia e all’esecuzione delle opere pubbliche.

L’On. Cortellazzo (FI-BP) ha chiesto come l’Autorità abbia immaginato la procedura di scelta delle aziende.

L’On. Rospi (M5s) ha voluto conoscere il motivo per il quale l’ANAC non sia stata invitata alle audizioni del senato. Ha ritenuto opportuno rivedere le fasi progettuali dell’appalto integrato e sulle stazioni appaltanti reputando utile immaginare delle procedure semplificate.

Il Dott. Raffaele Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha replicato sui seguenti punti.

Criterio del prezzo più basso in materia di opere pubbliche: era già molto utilizzato nella maggioranza dei casi al di sotto del milione. L’ aumento del subappalto rischia di incidere anche sulla qualità delle opere, perché sarà possibile affidare una parte maggiore dei lavori a un prezzo minore.

Linee-guide: l’auspicio è che il regolamento sia il più ampio possibile. 180 giorni non saranno rischiano di non essere sufficienti. Le stazioni appaltanti hanno l’esigenza della certezza delle regole.

Competenze dell’ANAC: l’ANAC è un’autorità di vigilanza che è sempre stata prevista nel sistema dei contratti pubblici. E’ giusto che i poteri dell’ANAC li stabilisca il Parlamento e non ritiene che in questa fase vi sia una loro riduzione.
Bisognerebbe chiedersi il motivo per il quale tante persone si rivolgono ad essa, perché evidentemente c’è una richiesta di giustizia che resta inevasa. Negli ultimi 4 anni la percezione del Paese vede una riduzione della corruzione anche grazie all’azione messa in campo dall’ANAC e dall’autorità giudiziaria.

In materia di subappalti ha affermato che bisognerebbe spiegare in Europa i problemi che questa materia può comportare in Italia, come il pericolo che rappresenta l’avvalimento. Oggi nel sistema dei lavori pubblici vi è un enorme contenzioso.
Una progettazione ben fatta è una valida alternativa alle riserve, che comportano un esborso ulteriore di risorse pubbliche.
Il vero problema del Paese, in tema di blocco delle opere, concerne anche la qualità della progettazione e soprattutto il fatto che le stazioni appaltanti non pagano. Circostanza, quest’ultima, che non può essere di certo colpa dell’ANAC.

Di seguito la registrazione video dell’audizione del Presidente Cantone, gli interventi dei senatori e la successiva replica.

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