In particolare:
a) art. 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;
b) l’art. 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;
c) art. 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso L’ANAC di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
d) l’art. 105, comma 2, terzo periodo, nella parte in cui dispone che il subappalto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, non possa superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
e) l’art. 105, comma 6, nei limiti dell’obbligo di indicare la tema di subappaltatori in sede di offerta qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35.
CONSULTA QUI IL TESTO COMPLETO DELL’EMENDAMENTO PRESENTATO DALLA LEGA
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