La legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del decreto-legge “Sblocca Cantieri” (d.l. 18 aprile 2019, n. 32), ha apportato molte modifiche al testo originariamente approvato e trasmesso alle camere, soprattutto rispetto all’art. 1, avente ad oggetto Modifiche al codice dei contratti pubblici
Per quanto qui di interesse, nel testo del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri rilevava l’art. 1, comma 1, lett. ee), che rinviava al 31 dicembre 2019 il termine per l’adeguamento alle previsioni recate dall’art. 177 del Codice dei contratti pubblici, prima fissato al 18 aprile 2018 (ovvero ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Codice medesimo).
Sulle previsioni recate da tale norma e sulle criticità nascenti dalla stessa si è detto qui, in particolare per ciò che concerne l’interpretazione estensiva fornita da ANAC nelle Linee Guida n. 11 tesa a far sorgere in capo ai concessionari diretti un obbligo di esternalizzazione di tutte le attività relative alla concessione, anche se svolte autonomamente.
A tal riguardo, alcuni tra gli emendamenti proposti nel corso dell’iter di conversione miravano proprio a superare tali problematiche, introducendo una modifica sostanziale della norma in grado di salvaguardare le attività realizzate con propri mezzi e proprio personale. Detti emendamenti sono stati però tutti pressoché ritirati, o il loro esame è stato precluso, a seguito dell’approvazione del c.d. “maxi emendamento” del Governo.
Nella versione finale del decreto-legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019, è presente una disposizione che pospone ulteriormente il termine di adeguamento alle previsioni dell’art. 177 al 31 dicembre 2020 (articolo 1, comma 20, lett. bb).
Sebbene, dunque, la modifica apportata non elimini i profili di criticità rilevati, la stessa può essere considerata come una “presa di posizione” nei confronti del problema; e ciò alla luce della utilità di tale ulteriore margine di tempo sia per ripensare la norma, sia per la definizione del contenzioso dinanzi al giudice amministrativo avverso le Linee Guida, nonché per il connesso slittamento dei termini per gli adempimenti indicati nelle linee guida medesime.
Proprio in ordine agli obblighi di pubblicità posti dalle Linee Guida n. 11, l’ANAC ha di recente precisato – sulla base della versione originaria dell’art. 177 – che il primo termine indicato per procedere alla pubblicazione dei dati inerenti alla concessione, relativi al periodo 19 aprile 2018-31 dicembre 2019, era da intendersi – a causa di un refuso – fissato al 31 marzo 2020; e che tale data, in considerazione della modifica apportata dal d.l. n. 32/2019 (come allora approvato e salva conversione in legge) sarebbe stata verosimilmente rinviata al 31 marzo 2021, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020 (cfr. Comunicato del Presidente dell’8 maggio 2019).
Pertanto, a seguito dell’ulteriore estensione al 31 dicembre 2020 introdotta in sede di conversione, è legittimo attendere un nuovo pronunciamento di ANAC che fissi il primo termine per la pubblicazione dei dati, relativi all’anno 2021, al 31 marzo 2022.
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