Sussiste altresì l’obbligo per l’impresa sanzionata di dichiarare l’esistenza (in sede di partecipazione alla gara) o la sopravvenienza (nel corso della gara) delle predette sanzioni, anche in assenza di specifiche richieste in tal senso nella lex specialis di gara
TAR CZ ordinanza cautelare 14 maggio 2018 n. 190/2018
Il provvedimento in rassegna si inserisce a pieno titolo nel dibattito relativo all’incidenza della sanzione Antitrust su una procedura di gara per l’affidamento di contratti pubblici, arricchendolo con nuovi e rilevanti elementi.
Il caso esaminato dal Giudice amministrativo concerneva la procedura aperta indetta dalla Regione Calabria per l’affidamento dei servizi di consulenza specialistica all’Autorità di gestione del Por Calabria FESR-FSE 2014/2020.
In particolare, la società classificatasi seconda nella graduatoria finale contestava il provvedimento di aggiudicazione al RTI primo in graduatoria, opponendo che quest’ultimo (o singolarmente le società che lo componevano) non avrebbe dichiarato la sopravvenienza in una fase antecedente all’aggiudicazione dell’avvenuta irrogazione di una sanzione ammnistrativa pecuniaria da parte dell’AGCM nei confronti di una delle società del RTI, circostanza quest’ultima suscettibile di determinare l’esclusione del raggruppamento dalla gara.
Il Giudice ha ritenuto innanzitutto assistita da fumus boni iuris la censura di parte ricorrente secondo la quale sarebbero risultati integrati i presupposti per la configurazione di un grave illecito professionale ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, in capo alla società del RTI colpita da sanzione.
Quindi, premesso che è affidata (come è noto) alla ponderata valutazione della stazione appaltante l’apprezzamento di situazioni, anche sopravvenute, rilevanti ai fini della possibile esclusione dalla gara per “gravi illeciti professionali”, il TAR ha accertato da un lato che il RTI non aveva segnalato la sanzione comminata dall’AGCM e dall’altro che non risultava che la stazione appaltante avesse svolto alcuna valutazione in proposito, tralasciando di considerare la suddetta circostanza.
Alla luce di quanto emerso il TAR ha dunque ritenuto di accogliere l’istanza di sospensione cautelare, <<ordinando alla stazione appaltante di riesaminare i provvedimenti impugnati alla luce dei motivi formalizzati con il ricorso>>.
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TAR Calabria – Catanzaro – ordinanza cautelare 14 maggio 2018 n. 190/2018
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