Premessa
Con il comunicato del 14 dicembre, l’autorità anticorruzione ha fornito dei chiarimenti su alcuni aspetti interpretativi/applicativi delle linee guida dedicate al RUP.
Con questa, l’authority ha stabilito che le prescrizioni contenute nel documento si applicano, evidentemente, solo a far data dalla pubblicazione in G.U. e quindi dal 22 novembre 2016. Per effetto dell’entrata in vigore delle “suddette Linee guida, ai sensi dell’art. 216, comma 8, del codice, sono superate le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del d.p.r. 207/2010”.
Occorre, però, soffermarsi sulle implicazioni pratiche delle affermazioni espresse nel chiarimento e, soprattutto, su alcune questioni su cui non risultano fornite le debite – a sommesso avviso – segnalazioni sul corretto modus operandi.
L’applicazione della linea guida sul RUP
Secondo l’ANAC le prescrizioni fornite con le Linee guida n. 3/2016, comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del RUP, devono essere applicate “alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all’entrata in vigore delle Linee guida medesime, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
Questa indicazione avrebbe dovuto avere, a parere di chi scrive, una precisazione ulteriore.
La precisazione avrebbe dovuto tener conto della questione della competenza del RUP rispetto ad un momento diverso da quello in cui la gara (anche informale) viene bandita (o vengono inviati gli inviti).
I compiti del RUP – la parte centrale delle competenze – si esplicano soprattutto con riferimento alla redazione degli atti della gara e non (solo) con riferimento al momento in cui questa deve essere bandita.
Per essere pratici, alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC se gli inviti non erano stati ancora inviati nel momento in cui è entrata in vigore la linea guida e questi risultavano redatti da un RUP privo dei (rigorosi) requisiti previsti, gli atti di gara devono essere rielaborati o la questione non si pone?.
Questo vale, ed in misura ancora più incisiva, per lo stesso bando (gara vera e propria) predisposizione del capitolato, del disciplinare, progetto etc. Se il bando di gara non risultava pubblicato alla data del 22 novembre 2016 – sempre ipotizzando la carenza nel RUP dei requisiti stabiliti -, tutti gli atti relativi devono essere ridefiniti da un responsabile unico del procedimento dotato delle prerogative che risultano dalla linee guida o il problema non si pone?
Le problematiche
Si impone quindi l’ulteriore considerazione (forse abbastanza ovvia) ma un bando di gara e/o gli atti di una procedura informale presidiata da un RUP privo di requisiti può essere annullata? In secondo luogo, l’analisi dovrebbe riguardare il tipo di vizio che inficia la procedura? (violazione dell’articolo 31 o violazione della linee guida?).
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