La Relazione illustrativa del codice riporta questo periodo del comma 2 nei seguenti termini: “È, in ogni caso, fatta salva la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale. In tal caso, l’incentivo non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione”.
Rilevato che la formulazione della Relazione appare leggermente più chiara, appare, dunque, che il legislatore:
- consenta di remunerare le funzioni tecniche anche non applicando le disposizioni dell’articolo 45;
- permette, quindi, agli enti di prevedere una modalità diversa;
- esclude, però, la possibilità di applicare contestualmente l’incentivo, in tutto o in parte, e il metodo diverso di remunerazione, per scongiurare il pericolo di determinare un inammissibile aumento della spesa pubblica.
Posto che il legislatore prevede espressamente tale modalità diversa di incentivazione, c’è, però, da chiedersi come gli enti possano metterla in atto.
Vedi anche
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