Occorre, quindi, capire quando incaricare il Rup e a chi appartenga la competenza ad attribuire l’incarico.
In merito al “quando” incaricare, l’articolo 15, comma 1, del codice è chiaro: “Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto”.
L’articolo 6, comma 2, lettera a), dell’allegato I.2 dispone che il Rup “formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predispone altresì l’elenco annuale da approvare ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), del codice”.
Allora, per “primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare” non può che intendersi la programmazione del lavoro pubblico, del servizio o della fornitura. Il Rup, dunque, va incaricato prima ancora della formulazione del programma delle opere pubbliche e delle forniture e servizi, poiché è chiamato a formulare proposte ed informazioni proprio per elaborarli.
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