L’ANAC ha predisposto gli schemi correttivi – adeguati al decreto correttivo – rispettivamente delle Linee Guida n. 3 (sul RUP), n. 5 (sulle commissioni) e n. 6 (sui mezzi di prova significativi per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c).
A cura di Stefano Usai
Gli schemi sono rimasti in consultazione fino al 28 giugno. Tra le diverse riflessioni appare interessante soffermarsi sugli adeguamenti (da ritenersi comunque parziali) sulla linee guida n. 3 (nel prosieguo solo LG 3) che al contempo hanno elementi vincolanti e non.
Il momento della nomina/individuazione del RUP
Una prima considerazione che occorre esprimere è che gli schemi non recepiscono le modiche – probabilmente superflue – apportate al primo comma dell’articolo 31 del codice laddove ora si prevede che la stazione appaltante possa individuare i RUP già in fase di adozione dei programmi dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.
Norma che rischia di creare ambiguità sulle competenza in tema di individuazione di un organo tecnico da cui – negli enti locali – la componente politica dovrebbe risultare affrancata.
Lo schema di linee guida non solo non tiene conto di questi aspetti, ma neppure di quanto indicato nello schema del d.h. di competenza del Ministero delle Infrastrutture in tema di contenuti e processi di predisposizione delle programmazioni, in cui si prevede che le amministrazioni individuino uno specifico referente a cui i vari RUP comunicano i vari dati relativi alla predisponenda programmazione.
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