Rito superspeciale e impugnazione del provvedimento che determina gli ammessi e gli esclusi: termine per impugnare e accesso agli atti

Commento alal sentenza del TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 5 settembre 2018, n. 259

Antonio D’Agostino 18 Settembre 2018
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La sentenza in commento è molto interessante perché prende le distanze da un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa in base al quale i termini per l’impugnazione del provvedimento decorrono dal momento in cui l’interessato prende esatta cognizione dei vizi e del contenuto dell’atto ma, soprattutto, della sua efficacia lesiva.

Il principio in questione sembra invece non valere per il provvedimento che determina gli ammessi e gli esclusi ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. che ha introdotto il c.d. rito superaccelerato.

In base al giudice abruzzese, infatti, che propende per un’interpretazione letterale della norma, l’altrui ammissione o la propria esclusione debbono essere impugnati entro trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo di committente della stazione appaltante, a prescindere dalla circostanza che l’interessato abbia concretamente appreso i vizi esposti solo dopo aver esperito l’accesso agli atti.

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TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 5 settembre 2018, n. 259

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