Rito superaccelerato: impugnazione immediata ma non “al buio”

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1902 del 27 marzo 2018, ha precisato alcuni principi relativi all’applicazione del controverso rito super-accelerato

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La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1902 del 27 marzo 2018, ha precisato alcuni principi relativi all’applicazione del controverso rito superaccelerato, introdotto dall’art. 204, d.lgs. n. 50/2016, modificando l’art. 120, c.p.a.

In particolare, l’onere di impugnazione immediata degli atti di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara di appalto, da effettuarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, non è da intendersi in modo rigido, essendo ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura: ad avviso della Sezione, infatti, una diversa e più restrittiva interpretazione costringerebbe le imprese a proporre ricorsi “al buio”, contrari al principio della piena conoscenza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.

Il principio di piena conoscenza degli atti deve trovare, invece, completa applicazione, imponendo così un particolare rigore nell’accertamento della sussistenza di tale requisito (sul punto si richiama anche la pronuncia del T.a.r. Campania n. 394 del 18 gennaio 2018).

Peraltro, proprio il rischio di dover proporre ricorsi “al buio”, congiuntamente ad altri supposti profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea, avevano di recente spinto il T.a.r. Piemonte a rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la disciplina del rito super-accelerato (cfr. ordinanza n. 88 del 17 gennaio 2018, commentata su questo sito).

Tornando alla sentenza in commento, il Consiglio di Stato, nella fattispecie, ha ritenuto non sufficiente a far decorrere l’onere di impugnare il provvedimento di ammissione alla gara la mera presenza di un rappresentante della ditta alla seduta in cui era stata decretata l’ammissione.

Era, infatti, altresì necessaria la specifica prova sulla percezione immediata ed effettiva di tutte le irregolarità che, ove sussistenti, possano aver inficiato le relative determinazioni della stazione appaltante.

La III Sezione ha, infine, confermato l’ammissibilità del ricorso incidentale anche nell’ambito del rito super-speciale, come si può dedurre dalla lettura dell’art. 120, comma 6-bis, c.p.a., secondo cui, tra l’altro, la camera di consiglio o l’udienza possono essere rinviate per la proposizione di ricorso incidentale.

In definitiva, la pronuncia in commento si è posta sulla scia di altri precedenti della stessa III Sezione del Consiglio di Stato tra cui, da ultimo, la sentenza n. 565 del 26 gennaio 2018, consentendo di precisare ulteriormente i contorni del nuovo controverso rito e i principi ad esso applicabili.

Documenti collegati

  • Massima e testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, del 27marzo 2018, n.1902
    Contratti pubblici – impugnazione provvedimenti di ammissione ed esclusione – Rito super accelerato ex art. 120, c.2bis, cpa – decorrenza termini impugnatori – pubblicazione ex art. 29 codice – principio della piena conoscenza acquisita aliunde – Può applicarsi solo ove vi sia una concreta prova dell’effettiva conoscenza degli atti di gara, acquisita in data anteriore alla pubblicazione o comunicazione degli atti della procedura di gara – Mera presenza di un rappresentante della ditta alla seduta in cui viene decretata l’ammissione – In mancanza della specifica prova sulla percezione immediata ed effettiva di tutte le irregolarità che, ove sussistenti, possano aver inficiato le relative determinazioni – Non determina la decorrenza dei termini

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