I nuovi controlli sulle ritenute negli appalti non operano per l’attività istituzionale dell’Ente pubblico
La nuova disciplina sui controlli sulle ritenute negli appalti di lavori e servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200mila (prevista dall’art. 17 bis del decreto legislativo n. 241/1997, inserito dall’art. 4 del Decreto Fiscale n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019) non opera per gli Enti pubblici per quanto riguarda la loro attività istituzionale: è uno degli aspetti più importanti evidenziati dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 1/E del 12 febbraio 2020.
Al contrario, rientrano nell’ambito di applicazione della nuova normativa gli appalti ed i subappalti relativi all’area commerciale: si pensi, ad esempio, ai servizi mense, asili nido, case di riposo, parcheggi e scuolabus.
Rimangono parimenti esclusi:
- i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni: si pensi alle persone fisiche e alle società semplici che non esercitano attività d’impresa o agricola o arti o professioni;
- i condomìni, perché non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale;
- i contratti d’opera di cui all’art. 2222 del codice civile stipulati con esercenti arti e professioni, perché non si è dinanzi ad una attività di impresa.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento