Ritardo nel pagamento del corrispettivo: può l’appaltatore sospendere le attività?

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Ritardo nei pagamenti e sospensione prestazione

Il D.Lgs n. 163/2006, all’art. 133 (rubricato “termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi”) comma 1 prevedeva, tra l’altro, che in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto (che in ogni caso non potevano essere superiori a quelli previsti dall’art. 143 d.P.R. n. 207/2010), all’esecutore spettavano gli interessi legali e moratori.

La medesima norma prevedeva altresì che trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non fosse stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, avesse raggiunto il quarto dell’importo netto contrattuale, l’appaltatore aveva facoltà di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

L’art. 1460 del codice civile disciplina, come noto, l’ “eccezione di inadempimento”.

Tale norma prevede che nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tale norma prevede inoltre che non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

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