Le principali e più immediate scadenze imposte nei confronti degli operatori comunali dal decreto 19 agosto 2016, n. 175, attuativo della Riforma della Pubblica Amministrazione
Il Testo Unico in materia di società partecipate dalla Pubblica Amministrazione (incarnato dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e pubblicato in G.U. lo scorso 8 settembre) entrerà in vigore il prossimo 23 settembre. Il testo reca con sé un vero e proprio riordino del sistema delle società partecipate nel nostro Paese, in ossequio ai dettami impartiti dal grande disegno di Riforma della Pubblica Amministrazione tracciato dal Governo Renzi. Ma quali sono le principali e più immediate scadenze imposte nei confronti degli operatori comunali dal decreto fresco di pubblicazione? Ecco una sintetica rassegna.
Adeguamento degli statuti sociali. Il comma 1 dell’art. 26 afferma che “le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016”.
Ricognizione delle partecipazioni. Un’altra scadenza ravvicinata è rappresentata dalla ricognizione straordinaria delle partecipazioni che gli enti sono chiamati ad effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, pertanto entro il 23 marzo 2017. L’adempimento è previsto dall’art. 24 denominato “Revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Ente”: più che di una vera e propria revisione, si tratta in realtà di una ricognizione delle partecipazioni esistenti da intendersi come aggiornamento del Piano di razionalizzazione già adottato dal Consiglio Comunale. La relativa delibera va trasmessa al MEF e alla sezione regionale della Corte dei Conti regionale; entro un anno dalla delibera di ricognizione, ai sensi del comma 4 dell’art. 24, vanno alienate le partecipazioni non ammesse ai sensi dell’art. 4.
Piano di razionalizzazione. Il “Piano periodico di razionalizzazione delle società partecipate dall’Ente” deve essere corredato di un’apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione di quanto deliberato. La relativa delibera deve essere trasmessa al MEF e alla sezione regionale della Corte dei Conti regionale. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo, il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare una relazione sull’attuazione, anche questa da trasmettere al MEF e alla sezione regionale della Corte dei Conti regionale. Tale piano non deve essere obbligatoriamente adottato: ciò avviene solo se dalla delibera annuale di “Analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate dall’Ente” emergano casi di società non ammesse ai sensi del comma 2 dell’art. 20. Ad ogni modo tale tale adempimento non risulta imminente poiché alla prima razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.
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