Rinegoziazione e revisione prezzi: due istituti ancora problematici in attesa di una definizione legislativa adeguata e di strumenti operativi concretamente utilizzabili

A cura di Daniele Passigli

Daniele Passigli 3 Febbraio 2023
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Commento a sentenza 23 gennaio 2023, n. 14 della sezione autonoma di Bolzano del TRGA della Regione TAA/S

Il tema affrontato dalla sezione autonoma di Bolzano del TRGA della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol riguarda l’applicazione dell’istituto della “revisione prezzi” di cui all’articolo 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La decisione, dunque, riguarda una norma che è stata abrogata nel 2016 e, dunque, parrebbe poco importare rispetto alle problematiche generate dall’evoluzione successiva: questo, in realtà, è vero solo in parte in quanto l’argomento è comunque di stretta attualità sia perché dal 2022 (con l’articolo 29 del DL 4) si è in qualche misura ripristinato l’obbligo della previsione della clausola revisionale, sia perché il nuovo codice in approvazione apre alla “rinegoziazione” in termini generali, quale modalità di riequilibrio del sinallagma contrattuale autonoma e distinta rispetto alla clausola revisionale.

In effetti, dal contenuto della sentenza pare desumersi che, a un certo punto, l’operatore economico non si sia limitato a richiedere la semplice revisione secondo l’indice FOI/ISTAT (utilizzato, nello specifico contratto, quale previsione revisionale del prezzo), ma abbia richiesto un qualche cosa “in più” lamentando l’eccezionalità degli aumenti e chiedendo, pertanto, un riequilibrio in misura ben maggiore.

Così impostata la problematica, è evidente che essa presenta anche tratti di sicura attualità rispetto alla normativa vigente e a quella del nuovo codice in approvazione.

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