Va sempre specificato, a cura dell’amministrazione, il pregiudizio concreto che si verrebbe a generare dalla ostensione degli atti richiesti a seguito di istanza di accesso civico generalizzato.
Lo ha chiarito il TAR Toscana, nella sentenza del 27 maggio 2023, n. 516.
Il caso trattato
Nel caso specifico un consigliere comunale aveva chiesto, in passato, ad una Società a capitale interamente pubblica, una serie di documenti inerenti le consulenze affidate dalla Società nel settore legale e finanziario. Le richieste erano state puntualmente evase con il richiamo all’obbligo di segretezza previsto dall’art. 43 comma 2 del TUEL.
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