Incostituzionali diversi punti della legge delega relativa alla Riforma Madia (legge 124/2015): bocciati i decreti attuativi su dirigenza pubblica e servizi pubblici locali (ora ritirati), viziati di incostituzionalità anche quelli (già pubblicati in Gazzetta Ufficiale da mesi) su “furbetti del cartellino” e partecipate. Cosa accade adesso?
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge delega di riforma della dirigenza pubblica.
Mediante la sentenza n. 251/2016 ha dichiarato “1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.”.
Le motivazioni della bocciatura
Viene bocciata pertanto una delle riforme chiave dell’esecutivo, quella della Pubblica Amministrazione (Riforma Madia). Uno dei provvedimenti su cui il Governo ha lavorati sin dal suo insediamento. La legge delega Madia, ha stabilito la Corte, è “parzialmente illegittima” perché lede in alcuni punti chiave l’autonomia delle Regioni: su dirigenti pubblici, organizzazione del lavoro, società partecipate e servizi locali. I decreti di attuazione infatti, in gran parte già approvati dal governo, hanno bisogno di una “intesa” con i governatori in Conferenza Unificata, non di un semplice “parere”.
Uno stop che si riverbera anche sul referendum del 4 dicembre, quando gli italiani dovranno decidere tra le altre cose se accentrare in capo allo Stato una serie di competenze oggi affidate dal Titolo V della Costituzione alle Regioni.
Con specifico riferimento alle norme contenenti la delega al Governo in tema di riorganizzazione della dirigenza pubblica (art. 11), la Corte costituzionale ha ravvisato un concorso di competenze, inestricabilmente connesse, statali e regionali, nessuna delle quali è prevalente, in particolare in relazione all’istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali e alla definizione, da un lato, dei requisiti di accesso, delle procedure di reclutamento, delle modalità di conferimento degli incarichi, nonché della durata e della revoca degli stessi (aspetti inerenti all’organizzazione amministrativa regionale, di competenza regionale), dall’altro, di regole unitarie inerenti al trattamento economico e al regime di responsabilità dei dirigenti (aspetti inerenti al rapporto di lavoro privatizzato e quindi riconducibili alla materia dell’ordinamento civile, di competenza statale).
Pertanto, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è l’intesa, ma il semplice parere, non idoneo a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali. Anche la sede individuata dalle norme impugnate non è idonea, dal momento che le norme impugnate toccano sfere di competenza esclusivamente statali e regionali. Il luogo idoneo per l’intesa è, dunque, la Conferenza Stato-Regioni e non la Conferenza unificata.
Riforma Madia. Cosa succede ora?
Ma cosa accade ora? Il governo deve rimettere mano alla legge madre, ovverosia la legge delega 124/2015 che prevede i 17 decreti attuativi. Occorre pertanto una nuova legge per correggere l’errore sanzionato dalla Consulta: si torna pertanto in Parlamento. Solo successivamente si potranno riscrivere i decreti attuativi bocciati, ovviamente previa intesa con le Regioni.
La situazione al momento di questi 4 decreti è la seguente: uno è già in vigore da settembre (partecipate). Due sono stati approvati dal Consiglio dei ministri del 24 novembre, ma ritirati immediatamente dal Governo e dunque decaduti (dirigenti e società pubbliche locali). Il quarto non è stato ancora scritto perché c’è tempo fino a febbraio (testo unico sul pubblico impiego).
VEDI ANCHE
Sentenza Corte costituzionale 25/11/2016
1. Amministrazione pubblica – Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche – Principi e criteri direttivi – Illegittimità costituzionale parziale, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, si prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.
2. Amministrazione pubblica – Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale – Principi e criteri direttivi – Illegittimità costituzionale parziale, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, si prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata
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