Riflessioni sulle quote di esecuzione minime nelle associazioni orizzontali dopo la CGUE del 28 aprile 2022

A cura di Paolo Caoriotti

Paolo Capriotti 2 Agosto 2022
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In precedenti regimi normativi sussisteva un principio di equivalenza inamovibile tra la quota di qualificazione in gara, la quota di partecipazione al raggruppamento e la quota di esecuzione delle prestazioni.

Tale funzione vincolava l’esecuzione della prestazione al solo soggetto qualificato a farlo, nella ricerca di maggiori garanzie di corretto svolgimento delle attività.

Occorre specificare che le tre quote esprimono concetti diversi:

  • la quota di qualificazione attiene alle caratteristiche soggettive del concorrente e concerne un aspetto essenziale per la valutazione della capacità del candidato a eseguire quanto da affidare;
  • la quota di partecipazione ha riflessi in riferimento alla responsabilità del componente del raggruppamento e rappresenta null’altro che l’espressione della percentuale di “presenza” all’interno del raggruppamento ed ha riflessi in riferimento alla responsabilità del componente del raggruppamento;
  • la quota di esecuzione rappresenta meramente la parte di prestazione o lavoro che verrà effettivamente svolta dal soggetto in caso di affidamento.

Il vincolo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione negli appalti non è più fisso poiché è rimessa alla lex specialis la gestione del rapporto; questo avviene in maniera indiretta tracciando dei limiti minimi di qualificazione sui mandanti necessari per eseguire parte delle prestazioni.

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