Tale funzione vincolava l’esecuzione della prestazione al solo soggetto qualificato a farlo, nella ricerca di maggiori garanzie di corretto svolgimento delle attività.
Occorre specificare che le tre quote esprimono concetti diversi:
- la quota di qualificazione attiene alle caratteristiche soggettive del concorrente e concerne un aspetto essenziale per la valutazione della capacità del candidato a eseguire quanto da affidare;
- la quota di partecipazione ha riflessi in riferimento alla responsabilità del componente del raggruppamento e rappresenta null’altro che l’espressione della percentuale di “presenza” all’interno del raggruppamento ed ha riflessi in riferimento alla responsabilità del componente del raggruppamento;
- la quota di esecuzione rappresenta meramente la parte di prestazione o lavoro che verrà effettivamente svolta dal soggetto in caso di affidamento.
Il vincolo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione negli appalti non è più fisso poiché è rimessa alla lex specialis la gestione del rapporto; questo avviene in maniera indiretta tracciando dei limiti minimi di qualificazione sui mandanti necessari per eseguire parte delle prestazioni.
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