La disciplina della proroga dei contratti pubblici con particolare riferimento alle categorie merceologiche per cui vi è l’obbligo di approvvigionamento tramite Soggetto Aggregatore o Consip
1. L’art. 6, comma 2, della legge 24.12.1993, n. 537 vieta, a pena di nullità, il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni, pur consentendo, nella sua versione originaria che “… entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione” (ultimo periodo).
Detto ultimo periodo è stato soppresso dalla legge 18.04.2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), ai sensi della quale “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
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