Rientra nella cognizione incidentale del giudice amministrativo la valutazione di legittimità del D.U.R.C. quale requisito generale di partecipazione alla procedura di gara.

La Corte di Cassazione chiarisce le differenze tra il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo e del giudice ordinario in ordine al documento di regolarità contributiva

Matteo Bortoli 25 Febbraio 2022
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La Corte di Cassazione chiarisce le differenze tra il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo e del giudice ordinario in ordine al documento di regolarità contributiva.

Con una recente pronuncia (ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2879), la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito i confini del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo in ordine all’accertamento incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica.

La controversia, da ultimo approdata all’attenzione della Suprema Corte, trae origine da un provvedimento di revoca e di successiva esclusione disposto dalla P.A. nei confronti della società ricorrente a seguito dell’emissione di un DURC irregolare a cui ha fatto seguito l’aggiudicazione disposta nei confronti del RTI secondo in graduatoria.

Avverso il suddetto atto, la società ha adito in primo grado il T.A.R. Lazio deducendo la violazione degli articoli 80, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 3 e 8 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 in quanto, secondo la prospettazione avanzata dalla ricorrente, quest’ultima non sarebbe incorsa in nessuna violazione degli obblighi previdenziali, ma in una mera irregolarità relativa alla mancata presentazione di una denuncia obbligatoria riferita alla posizione di un dipendente della società.

Il g.a. di primo grado ha rigettato il gravame sull’assunto che il concetto di violazione contributiva non può essere limitato al mancato versamento dei contributivi previdenziali, ma deve includere anche l’omissione delle prescritte denunce obbligatorie in quanto solo una denuncia corretta e completa può consentire all’ente previdenziale una completa valutazione sull’affidabilità contributiva dell’operatore.

Avverso la suddetta sentenza, la società ha interposto appello reiterando, in sostanza, le stesse doglianze non accolte dal giudice di prime cure.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del T.A.R. dichiarando l’infondatezza dell’appello a fronte delle irregolarità contributiva riscontrata nell’omessa ed incompleta denuncia obbligatoria relativa alla posizione di un dipendente della società accompagnata da contributi inevasi (pari ad €331,00) versati solo in data 10 gennaio 2018 e quindi ben oltre il termine di 15 giorni per regolarizzare la propria posizione contributiva decorrente, ai sensi dell’art. 4, co. 2 del d.m. n. 125/2015, dalla notifica dell’invito alla regolarizzazione avvenuta in data 1° settembre 2017.

Avverso la pronuncia dei Giudici di Palazzo Spada, parte ricorrente ha adito la Suprema Corte di Cassazione deducendo la violazione degli articoli 111, co. 8 Cost. e 362, co. 1, n. 1) c.p.c. in combinato disposto con l’art. 8 c.p.a. poiché il Consiglio di Stato pronunciandosi sulla legittimità del documento contributivo avrebbe oltrepassato i confini esterni della propria giurisdizione.

La Suprema Corte dopo aver ribadito che il ricorso per cassazione avverso le pronunce del Consiglio di Stato può essere esperito sia quando il g.a. eserciti la propria giurisdizione in ambiti riservati al Legislatore ovvero alla P.A. sia quando giudichi o neghi la stessa su materie attribuite alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale giunge a riconoscere, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice amministrativo.

La Cassazione evidenzia il diverso oggetto della controversia instaurata dinanzi l’AGA rispetto a quella dinanzi l’AGO.

Invero, la Corte chiarisce che la valutazione incidentale del g.a. resta circoscritta all’attività provvedimentale della P.A. volta alla verifica del possesso in capo all’operatore di un requisito soggettivo di partecipazione alla gara.

Per contro, sarebbe illegittimo (e quindi sindacabile) il diniego di giurisdizione del g.a. laddove quest’ultimo omettesse di esaminare le censure formulate da parte ricorrente in ordine alla regolarità del documento contributivo. Ciò in quanto, secondo granitica giurisprudenza di questa Corte (confermata anche da quella amministrativa) nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza pubblica la produzione della certificazione che attesta la regolarità contributiva dell’impresa partecipante alla gara di appalto costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell’ammissione alla gara.

Pertanto, dinanzi al giudice amministrativo non si pone tanto un problema di espressa impugnazione del DURC quanto piuttosto di accertamento incidentale della regolarità di tale documento ai fini del corretto svolgimento della procedura selettiva. Ne consegue che l’oggetto del giudizio non è il documento contributivo bensì il provvedimento amministrativo di esclusione.

In ciò risiede, sottolinea la Corte, il carattere strumentale della valutazione compiuta dal giudice amministrativo sulla regolarità del documento contributivo che si configura, pertanto, come atto interno del procedimento preordinato alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del Codice dei contratti.

Al contrario, il sindacato del giudice ordinario (ex art. 442 e ss. c.p.c.) mira ad accertare esclusivamente la sussistenza dell’obbligazione contributiva. Dunque, tramite siffatto rimedio la parte propone domanda volta ad accertare l’inesistenza o l’infondatezza della pretesa contributiva rivendicata dell’ente previdenziale.

Emerge come nel caso di specie si verte nella prima ipotesi e dunque risulta del tutto insussistente il denunciato vizio della sentenza impugnata.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ha dichiarato l’infondatezza del ricorso proposto in quanto la pronuncia gravata ha pienamente rispettato il riparto giurisdizionale delineato dal disposto normativo richiamato.

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