Il possesso delle certificazioni di qualità si riferisce ai requisiti di ordine speciale di capacità tecnica e/o professionale, disciplinati dall’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, i quali devono essere “proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto”.
Pertanto la previsione tra i requisiti di ammissione ad una gara di appalto di servizi della certificazione di qualità potrebbe essere illegittima per la violazione dell’art. 100, commi 2 e 12, D.Lg.vo n. 36/2023, perché per esempio non proporzionata e/o non attinente all’oggetto dell’appalto, ma certamente non nulla ai sensi del suddetto art. 10, comma 2, D.Lg.vo n. 36/2023, che riguardano invece le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95.
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