Il RUP, pur non potendosi intromettere nell’attività di valutazione che spetta alla Commissione Tecnica, svolge comunque un’attività di controllo generale sul corretto andamento della procedura di gara e ciò lo autorizza a chiedere eventuali giustificativi alla suddetta Commissione e nel caso di rifiuto, può procedere alla revoca degli atti di gara.
Lo ha chiarito il T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, nella sentenza n. 4199 del 20 dicembre 2024.
Il caso specifico
Nel caso esaminato dai giudici la Società ricorrente aveva impugnato la determinazione con cui il Direttore di una Struttura ospedaliera aveva disposto la revoca degli atti di gara relativi ad una procedura, avviata nell’ambito dell’accordo quadro.
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