Con il precedente in rassegna il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ci fornisce un quadro chiarificatore sulle circostanze che, in materia di appalti pubblici, possono comportare la revoca dell’aggiudicazione
Tra queste, le più ricorrenti sono (i) la revoca per sopravvenuta non corrispondenza dell’appalto alle esigenze dell’amministrazione, (ii) revoca per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie ovvero per sopravvenuta non convenienza economica dell’appalto (fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2016, n. 1599, Sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748) e (iii) la revoca per inidoneità della prestazione descritta nella lex specialis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l’avvio della procedura (sulla quale, ampiamente, Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026).
In particolare, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, tra i “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” ben possono rientrare anche comportamenti scorretti dell’aggiudicatario che si siano manifestati successivamente all’aggiudicazione definitiva (fattispecie, del resto, già conosciuta in giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2804 avente ad oggetto il mancato assolvimento agli obblighi contributivi emerso successivamente all’aggiudicazione; Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3054, ove la revoca era giustificata dal rifiuto dell’aggiudicatario di stipulare il contratto prima che fossero modificate talune clausole contenute nel capitolato di gara; Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 143, revoca giustificata per violazione delle clausole dei Protocolli di legalità; e TAR Liguria, sez. II, 27 gennaio 2017, n. 55).
In tali casi, prosegue il giudice amministrativo, la revoca assume quella particolare connotazione di revoca – sanzione, poiché la caducazione degli effetti del provvedimento è giustificata da condotte scorrette del privato, fermo restando che si tratta “motivi di pubblico interesse”, successivi al provvedimento favorevole che giustificano la revoca.
La peculiarità forse più importante di tale ipotesi “sanzionatoria” conclude il Consiglio di Stato, consiste nel fatto che l’amministrazione non è tenuta a soppesare l’affidamento maturato dal privato sul provvedimento a sé favorevole e, d’altra parte, non ricorrono pregiudizi imputabili all’amministrazione e ristorabili mediante indennizzo poiché ogni conseguenza, ivi comprese eventuali perdite economiche, è imputabile esclusivamente alla condotta del privato.
Documenti collegati
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Massima e testo integrale della sentenza Consiglio di Stato sez. V 11/1/2018, n.120
Contratti pubblici – Autotutela – Revoca aggiudicazione – Fattispecie – individuazione – Comportamenti scorretti aggiudicatario e violazione protocolli di legalità – Natura di “revoca-sanzione” – Motivi di interesse pubblico – L’amministrazione non è tenuta a soppesare l’affidamento maturato dal privato sul provvedimento a sé favorevole – Inconfigurabilità di una responsabilità da atto lecito
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