Per il TAR Catania (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 1.7.2024 n. 2345) la revoca dell’aggiudicazione disposta dopo l’esecuzione d’urgenza del contratto e motivata sulla base di inadempimenti contrattuali deve essere oggetto di contestazione dinanzi alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa.
Questo in quanto l’avvio d’urgenza costituisce una forma di inizio di esecuzione del contratto, con conseguente avvio della fase di competenza del giudice ordinario.
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Revoca dell’aggiudicazione dopo l’avvio d’urgenza del contratto: rientra nella giurisdizione ordinaria
A cura di Vincenzo Laudani
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