In caso di revoca del bando di gara all’esito di una nuova valutazione dell’originario interesse pubblico, configurandosi un’ipotesi di revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies, ne deriva – quale conseguenza automatica – il riconoscimento in capo all’interessato del diritto ad ottenere l’indennizzo previsto dalla norma.
È quanto stabilisce il Consiglio di Stato sezione terza, con la sentenza n. 10008 del 11 dicembre 2024.
I fatti in causa
La questione giunta all’attenzione del Consiglio di Stato ha avuto riguardo una gara per l’affidamento del servizio di elisoccorso.
Dopo la scadenza della presentazione dell’offerta l’Amministrazione ritorna sui suoi passi.
Decide quindi di perveniva alla revoca del bando all’esito di una nuova valutazione dell’originario interesse pubblico.
L’unica partecipante alla procedura revocata – impugna il suddetto provvedimento deducendone l’illegittimità della decisione e lamentando la lesione nel suo legittimo affidamento alla vittoria della procedura di gara, determinante responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione e ristorabile in sede di risarcimento per i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, non solo in termini di danno emergente ma anche in termini di perdita di chance e di curriculum.
Tuttavia il Consiglio di Stato ha escluso nella fattispecie la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione, mentre ha ritenuto sussistente in capo all’impresa il diritto all’indennizzo, come previsto dalla norma, liquidando per tale titolo a suo favore l’importo di 30.000,00 euro.
La decisione
La decisione in esame principia dalla considerazione che la giurisprudenza amministrativa riconosce pacificamente la legittimità della revoca di una gara precedentemente indetta che consegua a nuove valutazioni sulla convenienza economica dell’operazione da parte dell’Amministrazione, specie se derivanti dalla decisione di organizzare il servizio in modo differente, e in particolare laddove – come nel caso di specie – ancora non vi sia stata un’aggiudicazione definitiva (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 7467/2023).
La decisione dunque in definitiva si sofferma sui presupposti e sui postulati della responsabilità risarcitoria della P.A. in caso di revoca della gara, distinguendo tale fattispecie dalla differente ipotesi di indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies.
Ritenendo legittima la revoca, il Consiglio di Stato poi ha escluso l’ipotesi risarcitoria per lesione del legittimo affidamento.
Per il giudice amministrativo in primo luogo, dal giudizio di legittimità della revoca adottata dall’Amministrazione discende che questa non possa essere astrattamente chiamata a rispondere di eventuali danni se non a titolo di responsabilità precontrattuale, ovvero da lesione del legittimo affidamento. Tuttavia, spiegano i giudici di Palazzo Spada, tale scenario – se non postula necessariamente l’assunzione da parte dell’Amministrazione di una condotta maliziosa o scorretta, contraria ai canoni della buona fede, in una fase anteriore alla stipula del contratto (come avviene nel caso della responsabilità precontrattuale; cfr. da ultimo cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 10221/2023) – richiede pur sempre che detta Amministrazione, con i propri comportamenti, seppur incolpevoli, abbia ingenerato un affidamento ragionevole nel soggetto interessato dallo svolgimento del procedimento amministrativo, che viene ad essere infine pregiudicato dall’esercizio del potere di autotutela. Infatti, in caso di attività provvedimentale da parte della Pubblica Amministrazione, laddove questa sia esente da vizi di legittimità, è configurabile – e quindi risarcibile – soltanto un eventuale danno da lesione del legittimo affidamento.
Pur tuttavia nel caso di specie per il Consiglio di Stato nessun legittimo affidamento può ritenersi maturato in capo all’impresa tenuto conto dello stato di avanzamento del procedimento rispetto al momento in cui è intervenuto il ritiro degli atti di gara.
Viceversa -stabilisce la Sentenza – dal momento che nel caso di specie si è configurata un’ipotesi di revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies, perfetta in ogni suo elemento, ne deriva – quale conseguenza automatica – il riconoscimento in capo all’interessato del diritto ad ottenere l’indennizzo previsto dalla norma.
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