Il Consiglio di Stato (sez. III 1/4/2016 n. 1309), chiarisce la finalità dell’istituto della revisione prezzi, ricollegandola alla tutela di un interesse pubblico e, solo in via mediata, alla tutela dell’interesse dell’impresa. Ed è proprio questo criterio a guidare nella scelta dell’indice di revisione idoneo, che non può supplire a modificazioni dei costi prevedibili dall’impresa.
L’applicazione dell’indice NIC in luogo dell’indice FOI
Nel caso di specie, l’aggiudicataria di un servizio di trasporto su elicottero si vedeva applicato, a conclusione del procedimento revisionale avviato ai sensi dell’art. 115 del d. lgs. 163/2006, l’indice FOI, altro e diverso parametro statistico rispetto all’indice NIC, previsto inizialmente per l’adeguamento dei prezzi quanto all’annualità 2013/2014.
Analogamente, in riferimento alle annualità del servizio precedenti, 2010/2011 e 2011/2012, la stazione appaltante aveva proceduto in sede di autotutela alla riforma delle deliberazioni con le quali in precedenza aveva applicato l’indice NIC, indicando per essi il corretto indice FOI e definendo, quindi, una diversa entità del compenso revisionale dovuto all’aggiudicatario.
Secondo l’impresa di elitrasporto, era più corretto utilizzare l’indice NIC – Trasporto Aereo Passeggeri (sottovoce 0733), che si atteggia a genus rispetto alla species “elisoccorso”, oggetto del servizio, e che era stato utilizzato in precedenza.
Secondo l’impresa, non avrebbe motivo di essere applicato l’indice FOI, visto quanto precisato dallo stesso Consiglio di Stato, nella sentenza della Sezione III, 4.3.2015, n. 1074, cioè che sarebbe invece necessario individuare, laddove preferibile, l’indice che meglio è in grado di cogliere le reali oscillazioni, nel tempo, della peculiare fenomenologia economica presa in considerazione.
La finalità pubblicistica dell’istituto della revisione e le sue conseguenze
Tuttavia il Consiglio di Stato è fermo nel ribadire che le ragioni per derogare all’indice Foi devono essere eccezionali e devono rispondere ad un interesse pubblico, cosa che nel caso di specie si è verificata.
Infatti l’istituto della revisione è preordinato, nell’attuale disciplina, alla tutela dell’esigenza, propria dell’Amministrazione, di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (Cons. St., sez. V, 23.4.2014, n. 2052).
Il Collegio ribadisce che solo in via mediata l’istituto in esame tutela l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni. Laddove, pertanto, l’impresa dimostri, durante l’istruttoria, l’esistenza di circostanze eccezionali che giustifichino la deroga all’indice FOI, la quantificazione del compenso revisionale potrà effettuarsi con il ricorso a differenti parametri statistici (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 17.2.2010, n. 935; Cons. St., sez. V, 1.10.2010, n. 7254).
Applicando il principio al caso di specie, l’aumento del costo degli aeromobili e del costo del lavoro sono eventi ordinari e ordinariamente prevedibili da un’impresa qualificata del settore specifico. Al contrario non può supplire agli effetti economici sfavorevoli all’appaltatore l’istituto della revisione, che risponde a ben altra e principale e, comunque, precipua finalità, dovendo altrimenti ammettersi che ogni aumento dei costi di una certa rilevanza imponga all’Amministrazione ipso facto la revisione del compenso, in patente contrasto con la ratio dell’art. 115 del d. lgs. 163/2006. Il Collegio conclude, pertanto, per l’applicazione dell’ordinario indice FOI.
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