Il comma 4 dell’art. 15, dedicato al RUP, precisa – coma oramai noto -, che “ferma restando l’unicità del RUP e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.
E’ altrettanto noto che, sia l’ANAC, sia l’ANCI, autorevolmente, suggeriscono al legislatore la cancellazione della norma.
L’ANAC, inoltre ritiene che in luogo dei responsabili di fase sia necessario valorizzare ulteriormente la costituzione di uffici interni di supporto.
Non v’è dubbio, oggettivamente, che la costituzione di uffici di supporto sostanzierebbero, sicuramente, una maggior consapevolezza di quanto sia rilevante e complessa l’attività contrattuale della PA (e non a caso, nello schema di codice e nella relazione tecnica degli estensori, di questo si dà atto in modo significativo anche quando si discorre di RUP).
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