Va confermata la discrezionalità delle stazioni appaltanti di calibrare, in concreto, i requisiti di capacità/idoneità degli operatori economici che partecipano ad una gara pubblica, ciò anche in conformità al principio di ragionevolezza che con l’art. 58 della Direttiva 2014/24/UE assegna alla stazione appaltante il potere di individuare i requisiti speciali.
Questo quanto chiarito dal T.A.R. Roma, nella sentenza n. 21577 del 2 dicembre 2024.
Il caso occorso
In una procedura negoziata sotto soglia, un concorrente aveva impugnato l’esito della gara relativa a servizi alla persona.
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