L’obbligo dichiarativo non può essere esteso fino al punto di ricomprendere anche i precedenti penali che siano stati espressamente dichiarati estinti, in quanto la legge stessa li qualifica come non idonei a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara
Nell’ambito di una procedura negoziata indetta da un Istituto alberghiero per reperire sul mercato un’azienda fornitrice di prodotti e generi alimentari, la stazione appaltante revocava l’aggiudicazione inizialmente disposta nei confronti dell’impresa ricorrente per mancata dichiarazione di due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del rappresentante legale della società per reati successivamente dichiarati estinti.
Secondo l’Amministrazione la condotta omissiva dell’operatore economico rilevava, infatti, ai fini dell’applicazione delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) e lett. f bis) del d.lgs. n. 50 del 2016.
In sede di impugnazione del provvedimento di revoca, il T.a.r. Molise ha tuttavia accolto il ricorso ritenendo che l’impresa non fosse tenuta ad indicare nella dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali anche le condanne per reati dichiarati estinti.
La decisione del Collegio si fonda direttamente sul testo dell’art. 80, comma 3 del vigente codice dei contratti pubblici – di recente modificato dalla l. 55 del 2019 di conversione del decreto legge “sblocca cantieri” – in base al quale l’esclusione non può essere disposta “quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”. L’effetto estintivo del fatto di reato priva, infatti, la stazione appaltante del potere di valutarne la relativa incidenza ai fini della partecipazione alla gara. Conseguentemente, l’operatore economico non può ritenersi a sua volta obbligato a dichiarare condanne afferenti a precedenti penali estinti, trattandosi di provvedimenti di cui, comunque, la stazione appaltante non potrebbe tenere conto ai fini dell’esclusione dalla gara.
Per le medesime ragioni, un’omissione in tal senso da parte dell’operatore economico non può qualificarsi nemmeno come grave illecito professionale (art. 80, comma 5 lett. c) o come omissione di informazioni (art. 80, comma 5 lett c ter) ovvero, ancora, come dichiarazione non veritiera (art. 80 comma 5 lett. f bis), in quanto la legge stessa esclude che i reati dichiarati estinti possano rilevare ai fini dell’affidabilità e integrità del concorrente.
Tali conclusioni del T.a.r. Molise confermano l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa secondo il quale la previsione di cui all’art. 80, comma 3 costituisce una “clausola di salvaguardia” introdotta dal legislatore allo specifico fine di rendere giuridicamente irrilevanti – e quindi esonerate dall’obbligo di dichiarazione in sede di gara – le condanne che abbiano perso ormai effetto a causa di provvedimenti (formali) di estinzione pronunciati dal giudice penale competente.
Documenti collegati
-
TAR Molise sez. I 25/7/2019, n.259
Contratti della Pubblica amministrazione – Esclusione dalla gara – Precedenti penali per reati dichiarati estinti – Omessa dichiarazione – Art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 – Non può essere disposta l’esclusione dalla gara – Obbligo dichiarativo – Non sussiste
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento