Il Consiglio di Stato chiarisce la portata applicativa dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 rimarcando le analogie con la disciplina oggi contenuta nell’art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Secondo il Collegio, ai fini della configurazione del subappalto, a nulla rileva la mancanza dei concomitanti presupposti per l’applicazione dell’art. 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (importo superiore al 2% delle prestazioni affidate o superiore a 100.000 € e alta intensità di manodopera), in quanto è sufficiente dimostrare, ai sensi del primo inciso dello stesso art. 105, che, come nella specie, è stata affidata a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
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