Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1653
Il fatto
Nell’ambito di una procedura negoziata bandita per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori, veniva escluso il costituendo RTP risultato aggiudicatario e, a seguito della revoca dell’aggiudicazione, veniva aggiudicata la gara al RTP secondo classificato.
In particolare, l’esclusione veniva disposta in quanto, in sede di verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, risultava che il RTP in questione non avesse provato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nella lettera d’invito e consistenti nello svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara, di servizi di ingegneria e architettura nell’ambito della categoria edilizia E.22.
La mandataria del RTP escluso impugnava dunque il provvedimento d’esclusione dinanzi al TAR, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso. Conseguentemente, la medesima ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato, non trovando però, ancora una volta, accoglimento. Con la sentenza in epigrafe, infatti, i giudici di Palazzo Spada hanno giudicato l’appello infondato nel merito.
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