di Maria Luisa Beccaria
Sono numerose le anomalie riscontrate dall’Anac nell’indagine sulle modalità di affidamento del servizio di illuminazione pubblica, i cui risultati sono stati pubblicati il 7 marzo scorso con un comunicato del presidente Cantone del 27 febbraio. In particolare, spicca la violazione della legge 136/2010 per omessa o non perfezionata acquisizione del codice identificativo gara (anche nella versione smart). Poi l’inosservanza degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità anticorruzione, omissioni contributive, ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione, violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto, e la nullità degli stessi, mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti. La sanatoria È obbligatorio comunicare all’Anac i dati sugli affidamenti
disposti. Nel caso di mancata acquisizione, il Cig va preso in modalità «ora per allora» inserendo, in fase di perfezionamento, le effettive date del periodo in cui è stata esternata, con atto amministrativo, la volontà di affidare i servizi. I Cig già acquisiti vanno perfezionati, mentre per le proroghe o i rinnovi taciti ne va preso un altro perché integrano nuovi affidamenti. Il Cig va acquisito indicando quale importo il valore, anche stimato, calcolato sull’intero ciclo di vita del contratto ovvero della convenzione. In fase di registrazione di proroghe o rinnovi, va riferito al periodo di validità delle stesse. Le procedure aggiudicate/affidate dopo il 1° gennaio 2008, sono soggette agli obblighi informativi nei confronti di Anac. Nella acquisizione dei Cig va indicata la «procedura negoziata senza previa pubblicazione»; nella scheda «fase di aggiudicazione» quale motivazione del ricorso alla procedura negoziata va scelta l’opzione riferita al Dlgs 163/2006, articolo 57, comma
2, lettera b). Per la violazione degli obblighi informativi nei confronti di Anac le sanzioni pecuniarie si aggiungono alle responsabilità disciplinari. Enel Sole L’Anac rimarca come dopo la delibera 1/2017 persista la problematica dell’affidamento diretto, effettuato da alcuni Comuni, del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica e dei rinnovi taciti in favore di Enel Sole Srl. Era già intervenuta al riguardo la delibera n. 110/2012, come ribadito nel comunicato del 14 settembre 2016. In quest’ultimo era stato riscontrato, dopo un’indagine conoscitiva, che Enel Sole continuava a gestire, mediante proroghe di fatto, il servizio di pubblica illuminazione, tramite impianti ancora di sua proprietà. La gestione diretta del servizio non può essere giustificata dal fatto che Enel Sole sia proprietaria di parte degli impianti e che si configuri un potenziale risparmio economico nell’adesione alle proposte di Enel Sole (cessione degli impianti previo ammodernamento e adeguamento degli
stessi; assenza di spese a carico del Comune per onorari legali, perizie, dismissione degli impianti, progettazione e direzione lavori da affidare all’esterno). L’Anac ha ricordato che le procedure negoziate senza bando ammesse solo nei casi stabiliti ex lege e che la regola generale è la gara, per la gestione del servizio di pubblica illuminazione. Va però predeterminato il valore degli impiant, che devono essere riscattati per evitare il perpetuarsi di posizioni di mercato anticoncorrenziali, derivanti dall’impiego, nel servizio di ammodernamento, di apparecchiature brevettate (Archimede) che possono incidere sulle gare di manutenzione degli impianti. Il mancato accordo con Enel Sole sulla quantificazione del valore residuo, che i Comuni dovrebbero riconoscere a quest’ultima, non impedisce di affidare il servizio a un nuovo gestore. Non esiste alcun diritto di ritenzione e, in caso di disaccordo sul valore dell’impianto, si può procedere al trasferimento della proprietà degli
impianti e all’indizione della gara per l’affidamento del servizio. L’importanza della procedura selettiva L’importanza della procedura selettiva è stata confermata dall’autorità garante per la Concorrenza e il mercato con l’atto di segnalazione del 16 dicembre 2015 n. 1240. La valutazione della convenienza economica dell’offerta di Enel Sole di ammodernamento/riqualificazione degli impianti di proprietà privata può essere effettuata in sede di gara per l’affidamento del servizio e la riqualificazione degli impianti stessi. Sono quindi illegittimi gli affidamenti diretti in seno alle procedure di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione, nonché le proroghe tacite e/o i rinnovi degli affidamenti in corso. Da ciò deriva anche la violazione della tracciabilità dei flussi finanziari, in base agli articoli 3 e 6 della legge 136/2010, a causa della mancata corrispondenza tra le commesse dei Comuni per «servizi energetici» e le acquisizioni dei Cig. Project Financing Il comunicato
del presidente dell’Anac del 14 settembre 2016 aveva fornito le prime indicazioni operative alla luce del Dlgs 50/2016 sottolineando come, nonostante quanto chiarito dalla delibera n. 110/2012, fosse stato affidato a Enel Sole Srl il servizio di efficientamento e adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione in base all’articolo 57, comma 2, lettera b) del Dlgs 163/2006 (ora articolo 63, comma 2, lettera b) del Dlgs 50/2016), nell’ambito di accordi bonari per il riscatto degli impianti di proprietà di Enel Sole. Il servizio di illuminazione pubblica è un servizio pubblico locale avente rilevanza economica, da attribuire con procedure ad evidenza pubblica , attraverso l’appalto di lavori e/o servizi, la concessione di servizi con la componente lavori, il project financing ovvero il finanziamento tramite terzi. Può essere assegnato ad una società mista pubblico-privata, o tramite l’in house providing. Nondimeno è stato verificato l’utilizzo in modo non conforme alla
normativa vigente dei contratti di partenariato pubblico privato. Invero lo schema concessorio è stato utilizzato anche quando non ricorrono i presupposti, pur di conseguirne i vantaggi (elusione del patto di stabilità; traslazione nel futuro dell’onere finanziario dell’operazione). Invece per configurare una operazione di partenariato, il canone di disponibilità pervisto dall’articolo 180, comma 4, del Dlgs 50/2016 deve retribuire la funzionalità del servizio. Esso non è dovuto in caso di totale disservizio ed è sottoposto a penali automatiche che implichino un rischio operativo «rilevante e/o significativo». Il Ppp nel servizio di pubblica illuminazione implica l’assenza del rischio di domanda, poiché l’amministrazione è l’unico payer, mentre il concessionario è remunerato dal valore del risparmio energetico conseguito con l’intervento e dal canone versato dal concedente. Nella delibera Anac 267/2018 è stato spiegato come nello schema concessorio si possano porre a carico del
concessionario non solo tutte le spese di progettazione, di realizzazione degli interventi previsti – ed eventualmente la direzione lavori – ma pure gli oneri di gestione degli impianti per tutta la durata della concessione. Non possono essere considerate nel valore dell’investimento, e calcolate per quantificare la rata di ammortamento, le spese di gestione delle procedure di gara e i costi di funzionamento della stazione appaltante, quali le somme per collaudi e consulenze, l’incentivo per il Rup e le spese per assistenza e supporto allo stesso, gli oneri per la validazione del progetto, i compensi per la commissione giudicatrice.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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